Art. 1016 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Perimento parziale della cosa

Articolo 1016 - codice civile

Se una sola parte della cosa soggetta all’usufrutto perisce, l’usufrutto si conserva sopra ciò che rimane (1014, 1018).

Articolo 1016 - Codice Civile

Se una sola parte della cosa soggetta all’usufrutto perisce, l’usufrutto si conserva sopra ciò che rimane (1014, 1018).

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