Art. 1014 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Estinzione dell'usufrutto

Articolo 1014 - codice civile

Oltre quanto è stabilito dall’art. 979, l’usufrutto si estingue (1350, 2643, 2814):
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni (954, 970, 1073, 1158, 2934 ss.);
2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona (1072, 1233);
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito (1016 ss.).

Articolo 1014 - Codice Civile

Oltre quanto è stabilito dall’art. 979, l’usufrutto si estingue (1350, 2643, 2814):
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni (954, 970, 1073, 1158, 2934 ss.);
2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona (1072, 1233);
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito (1016 ss.).

Massime

L’atto di esercizio idoneo ad escludere la prescrizione del diritto di usufrutto per non uso può essere compiuto anche per mezzo di terzi, come il comodatario al quale il bene sia stato dato in godimento. Cass. civ. sez. II, 30 marzo 1995, n. 3811

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