Oltre quanto è stabilito dall’art. 979, l’usufrutto si estingue (1350, 2643, 2814):
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni (954, 970, 1073, 1158, 2934 ss.);
2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona (1072, 1233);
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito (1016 ss.).