Art. 1004 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Spese a carico dell'usufruttuario

Articolo 1004 - codice civile

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario (997).
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie (1005) rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (997, 1015).

Articolo 1004 - Codice Civile

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario (997).
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie (1005) rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (997, 1015).

Massime

Le disposizioni degli artt. 1004 e segg. c.c. concernenti gli obblighi a carico dell’usufruttuario, regolano i rapporti interni tra questo ed il nudo proprietario, e non sono opponibili al terzo creditore. Cass. civ. sez. II, 5 novembre 2013, n. 24752

Qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di usufrutto, l’usufruttuario è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, mentre il nudo proprietario non vi è tenuto, neppure in via sussidiaria o solidale. Peraltro, ove il nudo proprietario agisca nei confronti dell’usufruttuario per il rimborso di spese attinenti ai servizi comuni da lui sostenute, nel relativo giudizio è consentito all’usufruttuario contestare il debito sul rilievo del mancato godimento di tali servizi. Cass. civ. sez. II, 16 febbraio 2012, n. 2236

L’usufruttuario ha l’obbligo di provvedere alle spese ed in genere agli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dell’immobile, ma non anche a quelli relativi ad interventi di restauro, né è tenuto a comunicare al proprietario la necessità di tali interventi. Non è, pertanto, configurabile alcuna sua responsabilità per la mancata comunicazione della predetta necessità, né per aver omesso di provvedere direttamente alle riparazioni non eseguite dal proprietario, essendo prevista al riguardo dall’art. 1006 cod. civ. soltanto una facoltà. Cass. civ. sez. II, 24 febbraio 2009, n. 4426

Quando la porzione di immobile facente parte di un condominio è oggetto del diritto di usufrutto, l’atto dal quale tale situazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibile erga omnes e quindi anche al condominio, il quale è tenuto ad osservare le norme dettate dagli artt.1004 e 1005 c.c. in ordine alla ripartizione delle spese fra nudo proprietario e usufruttuario, tenuto conto che – in relazione al pagamento degli oneri condominiali che costituiscono un’obbligazione propter rem quindi tipica – la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa;pertanto, poiché anche le spese dovute dall’usufruttuario si configurano come obbligazioni propter rem non è consentito all’assemblea interferire sulla imputazione e sulla ripartizione dei contributi stabiliti dalla legge in ragione della loro natura, non rientrando nei suoi poteri introdurre deroghe che verrebbero a incidere su diritti individuali.Ne consegue che l’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, deve ripartire le spese secondo la loro funzione e il loro fondamento, spettando all’amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, secondo la loro natura, ai diversi i soggetti obbligati anche nel caso in cui l’assemblea non abbia provveduto ad individuarli. Cass. civ. sez. II, 27 ottobre 2006, n. 23291

Le opere di manutenzione e ripristino dei fossati non sono comprese tra quelle di riparazione straordinaria elencate nell’art. 1004 del codice civile (per tale norma sono riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o una parte notevole dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta). Cass. civ. sez. II, 11 agosto 1998, n. 7886

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