L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano (982).
Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni (777 c.p.c.), previo avviso al proprietario (769 c.p.c.). Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia (1003, 1179). Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei loro figli minori (324, 327). Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d’usufrutto (796); ma, qualora questi cedano l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia (980, 1015).
L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati (982).