L’usufruttuario deve godere il bene impiegando la diligenza del buon padre di famiglia e, pertanto, quando l’usufrutto abbia ad oggetto un fondo rustico la cui gestione sia stata affidata a terzi, è obbligato a controllare che siano compiute tutte le attività necessarie per conservare immutate la naturale destinazione del fondo e la normale efficienza dell’organizzazione, in modo da impedire, nel caso di terreni arborati e con piante fruttifere, che l’inaridimento di queste sia dovuto a mancanza di cure idonee. Cass. civ. sez. II, 2 marzo 1976, n. 699
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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