Art. 74 – Codice Antiriciclaggio

(D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione)

Clausola di invarianza

Art. 74 - codice antiriciclaggio

 1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 74 - Codice Antiriciclaggio

 1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 25.05.2017, n. 90 con decorrenza dal 04.07.2017.

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