Art. 33 – Codice Antiriciclaggio

(D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione)

Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF

Art. 33 - codice antiriciclaggio

(1)1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v), nonché le società fiduciarie di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali. (2)
2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell’obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall’intermediario bancario o finanziario o dalla società fiduciaria.

Art. 33 - Codice Antiriciclaggio

(1)1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v), nonché le società fiduciarie di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali. (2)
2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell’obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall’intermediario bancario o finanziario o dalla società fiduciaria.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 25.05.2017, n. 90 con decorrenza dal 04.07.2017.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 04.10.2019, n. 125 con decorrenza dal 10.11.2019.

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