Art. 29 – Codice Antiriciclaggio

(D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione)

Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio

Art. 29 - codice antiriciclaggio

(1) 1. È fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Art. 29 - Codice Antiriciclaggio

(1) 1. È fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 25.05.2017, n. 90 con decorrenza dal 04.07.2017.

 

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