Art. 39 – Codice Antimafia

(D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - aggiornato al D.L. 06.11.2021, n. 152)

Assistenza legale alla procedura

Articolo 39 - codice antimafia

1. Nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi ai beni sequestrati o confiscati, l’amministratore giudiziario può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per l’assistenza legale.
1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l’amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all’Avvocatura dello Stato. Ove l’Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista. (1)

Articolo 39 - Codice Antimafia

1. Nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi ai beni sequestrati o confiscati, l’amministratore giudiziario può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per l’assistenza legale.
1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l’amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all’Avvocatura dello Stato. Ove l’Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 13, L. 17.10.2017, n. 161 con decorrenza dal 19.11.2017 ed applicazione indicata all’art. 36 della suddetta legge.

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