Art. 35 bis – Codice Antimafia

(D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - aggiornato al D.L. 06.11.2021, n. 152)

Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione

Articolo 35 bis - codice antimafia

1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell’articolo 35, comma 4, e l’amministratore nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.
2. Dalla data del sequestro e sino all’approvazione del programma di cui all’articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull’azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all’amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell’accertamento è sospesa l’irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l’amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.
3. Al fine di consentire la prosecuzione dell’attività dell’impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell’amministratore giudiziario e fino all’eventuale provvedimento di dissequestro dell’azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell’azienda, disposta ai sensi dell’articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti. (2) (1)

Articolo 35 bis - Codice Antimafia

1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell’articolo 35, comma 4, e l’amministratore nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.
2. Dalla data del sequestro e sino all’approvazione del programma di cui all’articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull’azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all’amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell’accertamento è sospesa l’irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l’amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.
3. Al fine di consentire la prosecuzione dell’attività dell’impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell’amministratore giudiziario e fino all’eventuale provvedimento di dissequestro dell’azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell’azienda, disposta ai sensi dell’articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti. (2) (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 13, L. 17.10.2017, n. 161 con decorrenza dal 19.11.2017 ed applicazione indicata all’art. 36 della suddetta legge.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 36, comma 1-bis), D.L. 04.10.2018, n. 113 con decorrenza dal 05.10.2018, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2018, n. 132 con decorrenza dal 04.12.2018.

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