Art. 29 – Codice Antimafia

(D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - aggiornato al D.L. 06.11.2021, n. 152)

Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale

Articolo 29 - codice antimafia

1. L’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.

Articolo 29 - Codice Antimafia

1. L’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.

Istituti giuridici

Novità giuridiche