Art. 103 – Codice Antimafia

(D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - aggiornato al D.L. 06.11.2021, n. 152)

Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

Articolo 103 - codice antimafia

1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.
3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. L’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall’articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale. (1)

Articolo 103 - Codice Antimafia

1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.
3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. L’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall’articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 10, D.L. 18.02.2015, n. 7 con decorrenza dal 20.02.2015, convertito in legge dalla L. 17.04.2015, n. 43 con decorrenza dal 21.04.2015. Si riporta di seguito il testo previgente:
“(Direzione nazionale antimafia) – 1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.
2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall’articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L’incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.
5. Per la nomina dei sostituti, l’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale.
7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all’epoca dell’applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.”.

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