Art. 33 – Codice dell’amministrazione digitale

(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Uso di pseudonimi

Art. 33 - codice dell'amministrazione digitale

ARTICOLO ABROGATO (1) [1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno venti anni decorrenti dall’emissione del certificato stesso.]

Art. 33 - Codice dell'amministrazione digitale

ARTICOLO ABROGATO (1) [1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno venti anni decorrenti dall’emissione del certificato stesso.]

Note

(1) Articolo abrogato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

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