Art. 78 quater – Codice ambiente

(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale o Testo Unico Ambientale (TUA))

Inquinamento transfrontaliero

Art. 78 quater - codice ambiente

1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare che:
a) il superamento dell’SQA è dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale;
b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si è verificata l’impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare l’SQA in questione;
c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 10 dell’articolo 77.
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all’inquinamento transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.

Art. 78 quater - Codice ambiente

1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare che:
a) il superamento dell’SQA è dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale;
b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si è verificata l’impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare l’SQA in questione;
c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 10 dell’articolo 77.
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all’inquinamento transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.

Istituti giuridici

Novità giuridiche