Art. 44 – Codice ambiente

(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale o Testo Unico Ambientale (TUA))

Termini del procedimento

Art. 44 - codice ambiente

ARTICOLO ABROGATO [1. Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la prorogabilità dei termini per la conclusione della procedura sino ad un massimo di sessanta giorni.] (1)

Art. 44 - Codice ambiente

ARTICOLO ABROGATO [1. Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la prorogabilità dei termini per la conclusione della procedura sino ad un massimo di sessanta giorni.] (1)

Note

(1) Articolo abrogato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4.

Istituti giuridici

Novità giuridiche