Art. 241 – Codice ambiente

(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale o Testo Unico Ambientale (TUA))

Regolamento aree agricole

Art. 241 - codice ambiente

1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento è adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali. (2)
(1)

Art. 241 - Codice ambiente

1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento è adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali. (2)
(1)

Note

(1) È costituzionalmente illegittimo l’art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui non prevede che, prima dell’adozione del regolamento da esso disciplinato, sia sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997; (C.Cost. 24.07.2009, n. 247).
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 4 D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 con decorrenza dal 26.08.2010.

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