Art. 214 ter – Codice ambiente

(D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale o Testo Unico Ambientale (TUA))

Sgombero della neve

Art. 214 ter - codice ambiente

1. L’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all’articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2. (2)
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.
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Art. 214 ter - Codice ambiente

1. L’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all’articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2. (2)
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.
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Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 2, comma 6, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116 con decorrenza dal 26.09.2020.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 35, comma 1, lett. h), D.L. 31.05.2021, n. 77, con decorrenza dal 01.06.2021, convertito in legge dalla L. 29.07.2021, n. 108 con decorrenza dal 31.07.2021.

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