Art. 8 – Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Articolo 8 - cedu

(1) (2) 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 8 - CEDU

(1) (2) 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Note

(1) La rubrica del titolo primo cui appartiene il presente articolo è stata inserita dall’art. 2 del Protocollo n. 11, reso esecutivo con L. 28.08.1997, n. 296.
(2) La rubrica del presente articolo è stata inserita dall’annesso al Protocollo n. 11, reso esecutivo con L. 28.08.1997, n. 296.

Massime

Per i genitori e i propri figli vivere insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare. Occorre normalmente considerare l’affidamento di un minore come una misura temporanea che deve essere sospesa non appena la situazione lo consenta; ogni atto di esecuzione di tale misura deve essere finalizzato a uno scopo ultimo: riunire genitori e figli. L’articolo 8 esige che le decisioni dei tribunali tendenti, in linea di principio, a favorire tra genitori e figli incontri che ricomporranno i loro rapporti ai fini di un eventuale ricongiungimento siano attuate in modo effettivo e coerente. Non sarebbe logico considerare la possibilità di incontri se il seguito di tale decisione si traducesse de facto nell’allontanamento definitivo del minore dal genitore. Non è certamente la persistenza di una situazione di separazione che può contribuire a ristabilire relazioni familiari già messe a dura prova. Di conseguenza, le autorità competenti, nella fattispecie i tribunali per i minorenni, hanno un dovere di sorveglianza costante sull’operato dei servizi sociali locali affinché il loro comportamento non voti all’insuccesso le decisioni giudiziarie. L’assenza di informazioni da parte dei servizi sociali locali sulla scelta degli affidatari e sulle modalità dell’affidamento non è compatibile con i doveri di equità e di informazione che incombono sullo Stato quando adotta gravi misure di ingerenza in una sfera così delicata e sensibile come quella della vita familiare. Senza spiegazioni esaustive e pertinenti da parte delle autorità competenti, non si può imporre puramente e semplicemente, come si è verificato nella fattispecie, a un genitore di vedere i propri figli affidati a una comunità, nella quale, in passato, a taluni responsabili sono state inflitte gravi condanne per maltrattamenti e atti di libidine violenti. (Corte Europea dei Diritti Umani – sentenza del 13 luglio 2020)

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