Art. 55 – Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU)

Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle controversie

Articolo 55 - cedu

Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o dall’applicazione della presente Convenzione ed una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 55 - CEDU

Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o dall’applicazione della presente Convenzione ed una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

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