(1)1. La sentenza della grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva:
a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla grande Camera; oppure
b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
c) se il Collegio della grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l’art. 43.
3. La sentenza definitiva è pubblicata.