Art. 44 – Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU)

Sentenze definitive

Articolo 44 - cedu

(1)1. La sentenza della grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva:
a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla grande Camera; oppure
b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
c) se il Collegio della grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l’art. 43.
3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 44 - CEDU

(1)1. La sentenza della grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva:
a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla grande Camera; oppure
b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
c) se il Collegio della grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l’art. 43.
3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Note

(1) Il presente titolo II (artt. 19-51) ha così sostituito gli originari titoli II, III e IV (artt. 19-56), in virtù dell’art. 1 del Protocollo n. 11, reso esecutivo con L. 28.08.1997, n. 296.

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