Art. 4 – Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU)

Divieto di schiavitù e del lavoro forzato

Articolo 4 - cedu

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù e di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. Non è considerato “lavoro forzato o obbligatorio” nel senso di questo articolo:
a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;
b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

Articolo 4 - CEDU

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù e di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. Non è considerato “lavoro forzato o obbligatorio” nel senso di questo articolo:
a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;
b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

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