(1)1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 37.(2)
2. In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, è la Corte che decide.