Art. 32 – Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU)

Competenza della Corte

Articolo 32 - cedu

(1)1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 37.(2)
2. In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, è la Corte che decide.

Articolo 32 - CEDU

(1)1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 37.(2)
2. In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, è la Corte che decide.

Note

(1) Il presente titolo II (artt. 19-51) ha così sostituito gli originari titoli II, III e IV (artt. 19-56), in virtù dell’art. 1 del Protocollo n. 11, reso esecutivo con L. 28.08.1997, n. 296.
(2) Il presente paragrafo è stato così modificato dall’art. 11 del Protocollo n. 14, reso esecutivo con L. 15.12.2005, n. 280.

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