Art. 28 – Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU)

Competenza dei comitati

Articolo 28 - cedu

(1) 1. Un comitato investito da un ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 può, con un voto unanime,
a dichiararlo irricevibile o radiarlo dal ruolo quando una siffatta decisione può essere adottata senza esame preliminare; oppure
a dichiararlo ricevibile e pronunziare contestualmente una decisione in merito quando la questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli che è all’origine del caso, è oggetto della giurisprudenza consolidata della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
3. Se il giudice eletto a titolo dell’Alta Parte contraente parte della controversia non fa parte del Comitato, quest’ultimo può, in qualsiasi momento della procedura invitarlo a partecipare alla procedura in sostituzione di uno dei suoi membri, in considerazione di tutti i fattori pertinenti, ivi compreso il fatto di sapere se questa Parte ha contestato l’applicazione della procedura del paragrafo 1.b.

Articolo 28 - CEDU

(1) 1. Un comitato investito da un ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 può, con un voto unanime,
a dichiararlo irricevibile o radiarlo dal ruolo quando una siffatta decisione può essere adottata senza esame preliminare; oppure
a dichiararlo ricevibile e pronunziare contestualmente una decisione in merito quando la questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli che è all’origine del caso, è oggetto della giurisprudenza consolidata della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
3. Se il giudice eletto a titolo dell’Alta Parte contraente parte della controversia non fa parte del Comitato, quest’ultimo può, in qualsiasi momento della procedura invitarlo a partecipare alla procedura in sostituzione di uno dei suoi membri, in considerazione di tutti i fattori pertinenti, ivi compreso il fatto di sapere se questa Parte ha contestato l’applicazione della procedura del paragrafo 1.b.

Note

(1) Il presente articolo prima sostituito in virtù dell’art. 1 del Protocollo n. 11, reso esecutivo con L. 28.08.1997, n. 296 è stato, poi, così sostituito dall’art. 8 del Protocollo n. 14, reso esecutivo con L. 15.12.2005, n. 280.

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