(1) La Corte riunita in Assemblea plenaria:
a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
b) costituisce Camere per un determinato periodo;
c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
d) adotta il regolamento della Corte;
e) elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri;
f) fa qualsiasi domanda a titolo dell’articolo 26, paragrafo 2.