Art. 25 – Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU)

Assemblea plenaria

Articolo 25 - cedu

(1) La Corte riunita in Assemblea plenaria:
a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
b) costituisce Camere per un determinato periodo;
c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
d) adotta il regolamento della Corte;
e) elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri;
f) fa qualsiasi domanda a titolo dell’articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 25 - CEDU

(1) La Corte riunita in Assemblea plenaria:
a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
b) costituisce Camere per un determinato periodo;
c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
d) adotta il regolamento della Corte;
e) elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri;
f) fa qualsiasi domanda a titolo dell’articolo 26, paragrafo 2.

Note

(1) Il presente articolo prima sostituito in virtù dell’art. 1 del Protocollo n. 11, reso esecutivo con L. 28.08.1997, n. 296 è stato, poi, rinumerato dall’originario 26 e così modificato dall’art. 5 del Protocollo n. 14, reso esecutivo con L. 15.12.2005, n. 280.

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