(1) 1. I giudici sono eletti per una durata di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina non appena essi raggiungono l’età di settantanni.
3. I giudici rimangono in funzione fintante che non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a dirimere i casi di cui sono già investiti.
4. Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza di due terzi, che tale giudice ha smesso di corrispondere alle condizioni richieste.