Art. 23 – Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU)

Durata del mandato e revoca

Articolo 23 - cedu

(1) 1. I giudici sono eletti per una durata di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina non appena essi raggiungono l’età di settantanni.
3. I giudici rimangono in funzione fintante che non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a dirimere i casi di cui sono già investiti.
4. Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza di due terzi, che tale giudice ha smesso di corrispondere alle condizioni richieste.

Articolo 23 - CEDU

(1) 1. I giudici sono eletti per una durata di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina non appena essi raggiungono l’età di settantanni.
3. I giudici rimangono in funzione fintante che non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a dirimere i casi di cui sono già investiti.
4. Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza di due terzi, che tale giudice ha smesso di corrispondere alle condizioni richieste.

Note

(1) Il presente articolo prima sostitutio dall’art. 1 del Protocollo n. 11, reso esecutivo con L. 28.08.1997, n. 296 è stato, poi, così sostituito dall’art. 2 del Protocollo n. 14, reso esecutivo con L. 15.12.2005, n. 280.

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