(1) (2)1. I giudici sono eletti dall’Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente a maggioranza dei voti espressi su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte Contraente.
[2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.]