Art. 22 – Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU)

Elezione dei giudici

Articolo 22 - cedu

(1) (2)1. I giudici sono eletti dall’Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente a maggioranza dei voti espressi su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte Contraente.
[2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.]

Articolo 22 - CEDU

(1) (2)1. I giudici sono eletti dall’Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente a maggioranza dei voti espressi su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte Contraente.
[2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.]

Note

(1) Il presente titolo II (artt. 19-51) ha così sostituito gli originari titoli II, III e IV (artt. 19-56), in virtù dell’art. 1del Protocollo n. 11, reso esecutivo con L. 28.08.1997, n. 296.
(2) Il presente paragrafo è stato soppresso dall’art. 1 del Protocollo n. 14, reso esecutivo con L. 15.12.2005, n. 280.

Istituti giuridici

Novità giuridiche