Art. 17 – Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU)

Divieto dell'abuso del diritto

Articolo 17 - cedu

(1) (2) Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare un’attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

Articolo 17 - CEDU

(1) (2) Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare un’attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

Note

(1) La rubrica del titolo primo cui appartiene il presente articolo è stata inserita dall’art. 2 del Protocollo n. 11, reso esecutivo con L. 28.08.1997, n. 296.
(2) La rubrica del presente articolo è stata inserita dall’annesso al Protocollo n. 11, reso esecutivo con L. 28.08.1997, n. 296.

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