Art. 64 – Carta delle Nazioni Unite

Art. 64 - carta delle nazioni unite

1. Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli istituti specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con gli istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall’Assemblea Generale su questioni che rientrino nella sua competenza.
2. Esso può comunicare all’Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni.

Art. 64 - Carta delle Nazioni Unite

1. Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli istituti specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con gli istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall’Assemblea Generale su questioni che rientrino nella sua competenza.
2. Esso può comunicare all’Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni.

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