1. I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell’articolo 63.
2. Gli istituti così collegate con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l’espressione “Istituti specializzati”.