Art. 5 – Carta delle Nazioni Unite

Art. 5 - carta delle nazioni unite

Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un’azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di un Membro da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
L’esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.

Art. 5 - Carta delle Nazioni Unite

Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un’azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di un Membro da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
L’esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.

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