1. Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell’articolo 33, o di una situazione di natura analoga raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.
2. Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedura per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.
3. Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie giuridiche, dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte.