Art. 104 – Carta delle Nazioni Unite

Art. 104 - carta delle nazioni unite

L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.

Art. 104 - Carta delle Nazioni Unite

L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.

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