Art. 24 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 24 - legge cambiaria

La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al protesto, per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.

Art. 24 - Legge Cambiaria

La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al protesto, per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.

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