Art. 28 – Legge Cambiaria

(R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669)

Art. 28 - legge cambiaria

La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all’accettazione entro 1 anno dalla sua data.
Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo.
Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.

Art. 28 - Legge Cambiaria

La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all’accettazione entro 1 anno dalla sua data.
Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo.
Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.

Istituti giuridici

Novità giuridiche