Vaccino Covid19: in caso di contrasto tra i genitori chi decide?

Nel secondo anno dell’emergenza pandemica, tra cortei NO-vax e NO-mask, ci sono minori che, essendo ancora privi della capacità d’agire, non possono manifestare una volontà consapevole di aderire o meno alla campagna vaccinale, proposta dal Ministero della Salute agli over 12.
Un genitore asseconda tale atto, espressione di amor proprio e civiltà, mentre l’altro si oppone, manifestando le proprie perplessità, e collegandole a una ancora non conclusa fase sperimentale e a un’asserita inadeguata valutazione degli effetti collaterali post somministrazione, soprattutto nella fascia di età giovanile.

Vaccino minori

Chi decide nel caso di contrasto tra i genitori?

In caso di disaccordo sulla somministrazione del vaccino, trattandosi di una decisione tra quelle di maggiore interesse riguardo ai figli (diritto alla salute), che dovrebbe essere presa di comune accordo fra i genitori, sarà necessario presentare un ricorso al Tribunale in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 709 ter del codice di procedura civile.

Il ricorso al giudice

Il Giudice, valutate le rispettive posizioni del padre e della madre, in primis terrà conto della volontà manifestata dal minore, che dovrà essere espressa in modo chiaro e sorretta da forti motivazioni, quali quelle di tornare alla normalità della vita scolastica, sociale e sportiva.
Esclusa la presenza di patologie del minore, il Giudice, considerato il concreto pericolo per la salute del minore (in relazione alla gravità e alla diffusione del virus), alla luce delle acquisizioni della comunità scientifica nazionale e internazionale sull’efficacia del vaccino nella prevenzione della pandemia e nel contrasto alla diffusione del contagio, potrà superare la contrarietà espressa da un genitore e autorizzare la vaccinazione.
Con una recentissima decisione, il Tribunale di Vercelli, in tema di provvedimenti urgenti per cura e trattamenti sanitari di minore in affido congiunto, ha autorizzato la somministrazione del vaccino ad una ragazza quasi diciassettenne, prendendo atto del consenso da questa manifestato a fronte del rifiuto opposto dalla madre
In quel caso, la minore aveva espresso la volontà di essere vaccinata per poter partecipare liberamente alle attività scolastiche e sportive, ricevendo sul punto il consenso del padre. All’atto della convocazione presso il Centro Vaccinale territoriale per la somministrazione del vaccino la madre, cui era stato inviato il modulo per il rilascio dell’autorizzazione, aveva rifiutato di dare il proprio consenso. 
Nel corso del procedimento, avendo il tribunale disposto l’audizione della ragazza per l’età adolescenziale ed assenza di situazioni di infermità psichica, la minore aveva confermato la volontà di sottoporsi alla profilassi vaccinale. Il padre, in qualità di medico, nel ricorso ha fornito parere favorevole circa l’opportunità della vaccinazione della figlia, escludendo che ci fossero ragioni di salute incompatibili con il trattamento. 
Sulla base di tali indicazioni il Tribunale ha fornito soluzione al conflitto genitoriale autorizzando in via d’urgenza la somministrazione del vaccino e attribuendo al padre la facoltà di condurre la minore in un centro vaccinale per sottoscrivere il relativo modulo di consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore. 
Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Vercelli ha ritenuto di “sospendere” momentaneamente – ed in relazione alla specifica decisione controversa – la capacità del genitore contrario al vaccino. 

La somministrazione del vaccino rientra certamente nell’ambito delle scelte sulla cura o salute del minore e ciò indipendentemente dalla obbligatorietà o facoltatività del vaccino. Inoltre, non vi è dubbio che nel caso concreto venga in rilievo la possibilità di un grave pregiudizio per la salute collettiva e per la diffusione della malattia sul territorio nazionale, non potendo negarsi la elevata contagiosità e diffusione del virus Covid-19 e la severità delle patologie da esso indotte che, in un numero rilevante di casi, ha prodotto conseguenze gravi o mortali, con considerevole impatto sul sistema sanitario nazionale e su quello di altri Paesi.

Anche il Tribunale di Monza a luglio 2021 ha autorizzato la somministrazione con il consenso informato sottoscritto dalla sola madre, anche in assenza del placet del padre.
Nei fatti, l’ex moglie, dopo essersi consultata col pediatra che segue il figlio ed aver acquisito il consenso verbale dell’ex coniuge, aveva fissato un appuntamento presso il Centro Vaccinale. Il figlio 15enne, aveva espresso la volontà di essere vaccinato per poter partecipare, in modo più spensierato, alle attività scolastiche e sportive. Ma alla ricezione del modulo per il rilascio dell’autorizzazione, il padre aveva rifiutato il proprio consenso. La donna, ricorrendo al Giudice, veniva da questi invitata a depositare una relazione del pediatra curante sullo stato di salute del minore, sulle eventuali patologie sofferte, sulla presenza di stati di allergia o, comunque, di controindicazioni. Tutto negativo.
Il giudice, ha quindi autorizzato la somministrazione del vaccino anti Covid-19 al quindicenne, attribuendo alla madre la facoltà di accompagnarlo presso un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del placet dell’altro genitore.

Se questo orientamento verrà mantenuto dalla giurisprudenza ci saranno pochi spazi per ritenere che una posizione NO-vax del genitore (contro la volontà dell’altro o del figlio) possa risultare accogliibile da parte dei giudici.

vaccino minori

Chi decide nel caso di contrasto tra i genitori?

In caso di disaccordo sulla somministrazione del vaccino, trattandosi di una decisione tra quelle di maggiore interesse riguardo ai figli (diritto alla salute), che dovrebbe essere presa di comune accordo fra i genitori, sarà necessario presentare un ricorso al Tribunale in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 709 ter del codice di procedura civile.

Il ricorso al giudice

Il Giudice, valutate le rispettive posizioni del padre e della madre, in primis terrà conto della volontà manifestata dal minore, che dovrà essere espressa in modo chiaro e sorretta da forti motivazioni, quali quelle di tornare alla normalità della vita scolastica, sociale e sportiva.
Esclusa la presenza di patologie del minore, il Giudice, considerato il concreto pericolo per la salute del minore (in relazione alla gravità e alla diffusione del virus), alla luce delle acquisizioni della comunità scientifica nazionale e internazionale sull’efficacia del vaccino nella prevenzione della pandemia e nel contrasto alla diffusione del contagio, potrà superare la contrarietà espressa da un genitore e autorizzare la vaccinazione.
Con una recentissima decisione, il Tribunale di Vercelli, in tema di provvedimenti urgenti per cura e trattamenti sanitari di minore in affido congiunto, ha autorizzato la somministrazione del vaccino ad una ragazza quasi diciassettenne, prendendo atto del consenso da questa manifestato a fronte del rifiuto opposto dalla madre
In quel caso, la minore aveva espresso la volontà di essere vaccinata per poter partecipare liberamente alle attività scolastiche e sportive, ricevendo sul punto il consenso del padre. All’atto della convocazione presso il Centro Vaccinale territoriale per la somministrazione del vaccino la madre, cui era stato inviato il modulo per il rilascio dell’autorizzazione, aveva rifiutato di dare il proprio consenso. 
Nel corso del procedimento, avendo il tribunale disposto l’audizione della ragazza per l’età adolescenziale ed assenza di situazioni di infermità psichica, la minore aveva confermato la volontà di sottoporsi alla profilassi vaccinale. Il padre, in qualità di medico, nel ricorso ha fornito parere favorevole circa l’opportunità della vaccinazione della figlia, escludendo che ci fossero ragioni di salute incompatibili con il trattamento. 
Sulla base di tali indicazioni il Tribunale ha fornito soluzione al conflitto genitoriale autorizzando in via d’urgenza la somministrazione del vaccino e attribuendo al padre la facoltà di condurre la minore in un centro vaccinale per sottoscrivere il relativo modulo di consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore. 
Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Vercelli ha ritenuto di “sospendere” momentaneamente – ed in relazione alla specifica decisione controversa – la capacità del genitore contrario al vaccino. 

La somministrazione del vaccino rientra certamente nell’ambito delle scelte sulla cura o salute del minore e ciò indipendentemente dalla obbligatorietà o facoltatività del vaccino. Inoltre, non vi è dubbio che nel caso concreto venga in rilievo la possibilità di un grave pregiudizio per la salute collettiva e per la diffusione della malattia sul territorio nazionale, non potendo negarsi la elevata contagiosità e diffusione del virus Covid-19 e la severità delle patologie da esso indotte che, in un numero rilevante di casi, ha prodotto conseguenze gravi o mortali, con considerevole impatto sul sistema sanitario nazionale e su quello di altri Paesi.

Anche il Tribunale di Monza a luglio 2021 ha autorizzato la somministrazione con il consenso informato sottoscritto dalla sola madre, anche in assenza del placet del padre.
Nei fatti, l’ex moglie, dopo essersi consultata col pediatra che segue il figlio ed aver acquisito il consenso verbale dell’ex coniuge, aveva fissato un appuntamento presso il Centro Vaccinale. Il figlio 15enne, aveva espresso la volontà di essere vaccinato per poter partecipare, in modo più spensierato, alle attività scolastiche e sportive. Ma alla ricezione del modulo per il rilascio dell’autorizzazione, il padre aveva rifiutato il proprio consenso. La donna, ricorrendo al Giudice, veniva da questi invitata a depositare una relazione del pediatra curante sullo stato di salute del minore, sulle eventuali patologie sofferte, sulla presenza di stati di allergia o, comunque, di controindicazioni. Tutto negativo.
Il giudice, ha quindi autorizzato la somministrazione del vaccino anti Covid-19 al quindicenne, attribuendo alla madre la facoltà di accompagnarlo presso un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del placet dell’altro genitore.

Se questo orientamento verrà mantenuto dalla giurisprudenza ci saranno pochi spazi per ritenere che una posizione NO-vax del genitore (contro la volontà dell’altro o del figlio) possa risultare accogliibile da parte dei giudici.