La negoziazione assistita è un contratto che le parti in una controversia stipulano con l’assistenza necessaria dei propri avvocati, impegnandosi formalmente a risolverla in via bonaria.
Introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 132/2014 e convertito nella legge n. 162/2014, l’istituto ha finalità deflattive del contenzioso civile in tribunale e promuove la diffusione della cultura delle ADR (alternative dispute resolution).
Indice
1. La negoziazione assistita come condizione di procedibilità
2. La procedura
3. L’esito della procedura
4. La negoziazione assistita in materia di famiglia
1. La negoziazione assistita come condizione di procedibilità
Così come per la mediazione, anche la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in alcune materie.
Si tratta del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e da natanti e richieste di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme, non eccedenti € 50.000.
Il regime della rilevabilità della improcedibilità segue quello della mediazione civile.
2. La procedura
La parte che avvia il procedimento, invia alla controparte mediante il proprio avvocato, l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione.
L’invito deve necessariamente recare la sottoscrizione della parte, l’avvertimento che, in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto, questo costituirà un motivo di valutazione da parte del Giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria secondo l’articolo 96 del codice di procedura civile e di esecuzione provvisoria ai sensi dell’articolo 642 del codice di procedura civile.
L’invito a partecipare alla negoziazione assistita interrompere il decorso della prescrizione e la decadenza.
Se la controparte accetta l’invito si procederà all’incontro vero e proprio tra le parti per dar vita al procedimento.
Il fulcro dell’istituto è rappresentato dalla convenzione di negoziazione, un contratto, con cui le parti si impegnano a cooperare in buona fede e fissano delle regole per lo svolgimento della procedura.
Deve contenere sia il termine concordato dalle parti per concludere la procedura, non inferiore a un mese e non superiore a tre, salvo la proroga concorde di trenta giorni, sia l’oggetto della controversia che può riguardare solo diritti disponibili.
3. L’esito della procedura
Il procedimento può concludersi con l’accordo tra le parti, il quale assume l’efficacia di un contratto vincolante fra le stesse in riferimento a quanto pattuito. Lo stesso sarà sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori.
4. La negoziazione assistita in materia di famiglia
Il procedimento di negoziazione assistita può essere utilizzato anche dai coniugi che vogliano separarsi, sciogliere il matrimonio e divorziare, regolare i loro rapporti futuri e modificare le condizioni della separazione e del divorzio stabilite in passato, sempre con efficacia vincolante.
In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo è trasmesso al Procuratore della Repubblica che, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per la trasmissione dell’accordo all’ufficiale dello stato civile competente.
In presenza di figli che vertano in una delle condizioni elencate, l’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni al procuratore della Repubblica che, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza.