Come ottenere il risarcimento dal Fondo di Garanzia

In precedenza abbiamo pubblicato un vademecum sulle azioni che l’automobilista deve porre in essere nell’immediatezza del fatto. Nel caso specifico in cui uno dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale sia sprovvisto di copertura assicurativa o nel caso di conducente fuggito e non identificato, il danneggiato, non potendo ottenere soddisfazione da chi ha cagionato l’incidente può rivolgere la richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Fondo di garanzia

In questo articolo mi concentro su questa istituzione, sulle sue competenze e poteri per comprendere al meglio le condizioni e la procedura da seguire per ottenere il giusto risarcimento anche nei casi in cui, la vittima dell’incidente potrebbe abbandonare le speranze a monte.

Cosa è il Fondo di Garanzia?

Il Fondo di Garanzia è un organismo che assicura il risarcimento dei danni derivati dalla circolazione di veicoli o natanti per i quali vi è l’obbligo di assicurazione in determinate ipotesi in cui, altrimenti, lo stesso sarebbe impossibile.

Istituito già alla fine degli anni 60 ed oggi amministrato dalla società CONSAP s.p.a. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, lo troviamo disciplinato dagli artt. 283 e seguenti del Codice delle assicurazioni private.

Il Fondo di Garanzia opera sul territorio nazionale per mezzo delle compagnie assicuratrici, cosiddette designate,  che cambiano a seconda della Regione nella quale è avvenuto il sinistro e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro.

L’obbligazione cui è tenuto il Fondo di garanzia ha natura risarcitoria, sostituendosi a quella del soggetto responsabile del danno, sul quale poi potrà rivalersi, seppure solo dopo aver pagato il risarcimento al danneggiato.

Ambito di operatività del Fondo di garanzia

Le ipotesi nelle quali interviene il Fondo sono quelle in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo:

  • non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad euro 500 e per la parte eccedente tale somma.

È fondamentale precisare che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha l’obbligo, al fine di ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, dato che l’accertamento che viene compiuto non è volto ad accertare il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato. Questo è l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e di legittimità, confermato da ultimo dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18097/2020, con la quale è stata ribadita la mancata sussistenza di un automatismo tra la presentazione della querela e il diritto al risarcimento del danno;

  • non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  • assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  • messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.

Come si richiede il risarcimento del danno al Fondo?

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato, il quale deve inviare la richiesta di risarcimento alla Compagnia assicuratrice (designata) che gestisce la procedura all’interno della Regione nella quale è avvenuto il sinistro, una copia va inviata anche alla Consap nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Nel caso in cui, invece, il mezzo danneggiante sia assicurato presso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa occorre inviare al Commissario liquidatore un’analoga richiesta.

La richiesta, inviata a mezzo raccomandata, deve contenere alcuni elementi essenziali:

  • il luogo e l’ora in cui l’incidente è avvenuto;
  • la dinamica del sinistro;
  • i dati del richiedente;
  • i dati del conducente e del proprietario del veicolo;
  • i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello) se disponibili;
  • se il veicolo danneggiante non è identificato occorre specificarlo;
  • se il veicolo danneggiante risulta non assicurato occorre specificarlo;
  • la denominazione della Compagnia assicuratrice del mezzo del danneggiato;
  • nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza i loro estremi.

Nel caso in cui la richiesta riguardi solo il risarcimento di danni materiali al veicolo occorre specificare:

  • l’entità del danno (allegando se disponibili una copia della fattura per le riparazioni,  oppure un preventivo);
  • il luogo, i giorni e gli orari nei quali il mezzo e le cose sono disponibili per essere sottoposti a perizia.

Nel caso in cui, invece, venga richiesto il risarcimento delle lesioni personali occorre specificare:

  • l’entità delle lesioni, accertata da una relazione medico legale;
  • certificato di avvenuta guarigione.

La procedura di risarcimento

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, la Compagnia designata procederà con le verifiche del caso, a seguito delle quali se ritiene che la richiesta rientra tra le ipotesi ricomprese nell’ambito di operatività del Fondo, dà inizio alla procedura di risarcimento come se il mezzo che ha causato il danno fosse assicurato dalla Compagnia designata.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia designata è obbligata a:

  • formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;
  • comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto).

Il termine è di 6 mesi nel caso in cui si tratti di danno causato da un veicolo assicurato presso una Compagnia posta in liquidazione coatta. Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata. 

La rivalsa

 La Compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procede ad identificare il responsabile del sinistro e a richiedere a quest’ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato.

Se il danneggiante non procede spontaneamente al pagamento, la Compagnia designata può procedere nei suoi confronti per il recupero coattivo della somma.

fondo di garanzia

In questo articolo mi concentro su questa istituzione, sulle sue competenze e poteri per comprendere al meglio le condizioni e la procedura da seguire per ottenere il giusto risarcimento anche nei casi in cui, la vittima dell’incidente potrebbe abbandonare le speranze a monte.

Cosa è il Fondo di Garanzia?

Il Fondo di Garanzia è un organismo che assicura il risarcimento dei danni derivati dalla circolazione di veicoli o natanti per i quali vi è l’obbligo di assicurazione in determinate ipotesi in cui, altrimenti, lo stesso sarebbe impossibile.

Istituito già alla fine degli anni 60 ed oggi amministrato dalla società CONSAP s.p.a. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, lo troviamo disciplinato dagli artt. 283 e seguenti del Codice delle assicurazioni private.

Il Fondo di Garanzia opera sul territorio nazionale per mezzo delle compagnie assicuratrici, cosiddette designate,  che cambiano a seconda della Regione nella quale è avvenuto il sinistro e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro.

L’obbligazione cui è tenuto il Fondo di garanzia ha natura risarcitoria, sostituendosi a quella del soggetto responsabile del danno, sul quale poi potrà rivalersi, seppure solo dopo aver pagato il risarcimento al danneggiato.

Ambito di operatività del Fondo di garanzia

Le ipotesi nelle quali interviene il Fondo sono quelle in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo:

  • non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad euro 500 e per la parte eccedente tale somma.

È fondamentale precisare che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha l’obbligo, al fine di ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, dato che l’accertamento che viene compiuto non è volto ad accertare il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato. Questo è l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e di legittimità, confermato da ultimo dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18097/2020, con la quale è stata ribadita la mancata sussistenza di un automatismo tra la presentazione della querela e il diritto al risarcimento del danno;

  • non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  • assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  • messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.

Come si richiede il risarcimento del danno al Fondo?

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato, il quale deve inviare la richiesta di risarcimento alla Compagnia assicuratrice (designata) che gestisce la procedura all’interno della Regione nella quale è avvenuto il sinistro, una copia va inviata anche alla Consap nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Nel caso in cui, invece, il mezzo danneggiante sia assicurato presso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa occorre inviare al Commissario liquidatore un’analoga richiesta.

La richiesta, inviata a mezzo raccomandata, deve contenere alcuni elementi essenziali:

  • il luogo e l’ora in cui l’incidente è avvenuto;
  • la dinamica del sinistro;
  • i dati del richiedente;
  • i dati del conducente e del proprietario del veicolo;
  • i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello) se disponibili;
  • se il veicolo danneggiante non è identificato occorre specificarlo;
  • se il veicolo danneggiante risulta non assicurato occorre specificarlo;
  • la denominazione della Compagnia assicuratrice del mezzo del danneggiato;
  • nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza i loro estremi.

Nel caso in cui la richiesta riguardi solo il risarcimento di danni materiali al veicolo occorre specificare:

  • l’entità del danno (allegando se disponibili una copia della fattura per le riparazioni,  oppure un preventivo);
  • il luogo, i giorni e gli orari nei quali il mezzo e le cose sono disponibili per essere sottoposti a perizia.

Nel caso in cui, invece, venga richiesto il risarcimento delle lesioni personali occorre specificare:

  • l’entità delle lesioni, accertata da una relazione medico legale;
  • certificato di avvenuta guarigione.

La procedura di risarcimento

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, la Compagnia designata procederà con le verifiche del caso, a seguito delle quali se ritiene che la richiesta rientra tra le ipotesi ricomprese nell’ambito di operatività del Fondo, dà inizio alla procedura di risarcimento come se il mezzo che ha causato il danno fosse assicurato dalla Compagnia designata.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia designata è obbligata a:

  • formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;
  • comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto).

Il termine è di 6 mesi nel caso in cui si tratti di danno causato da un veicolo assicurato presso una Compagnia posta in liquidazione coatta. Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata. 

La rivalsa

 La Compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procede ad identificare il responsabile del sinistro e a richiedere a quest’ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato.

Se il danneggiante non procede spontaneamente al pagamento, la Compagnia designata può procedere nei suoi confronti per il recupero coattivo della somma.