Dopo mesi di incertezze, abbandonata quasi del tutto la didattica a distanza (DAD), sono ripartite le lezioni in presenza nelle scuole italiane di tutti gli ordini e gradi. Rimangono, però, i timori dei Dirigenti Scolastici circa la previsione di una loro responsabilità penale in caso di contagio da covid-19.
Infatti, il coronavirus, in base all’articolo 42 del decreto legge n. 18/2020, è equiparato, a tutti gli effetti, ad un infortunio. Di conseguenza parrebbe che i Dirigenti Scolastici, essendo assoggettati agli obblighi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro secondo il decreto legislativo n. 81/2008, possano essere ritenuti responsabili per violazione delle norme di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro nel caso un alunno venisse contagiato a scuola.
I Dirigenti hanno chiesto al Governo di rivedere la previsione normativa poiché, per quanto affiancati da un responsabile del servizio di prevenzione e protezione e da un medico competente, ritengono una tale assunzione di responsabilità sproporzionata.
Quali sono i presupposti per ritenere responsabile il Dirigente Scolastico?
L’inosservanza dei protocolli in materia di prevenzione e sicurezza per contagio da covid-19 all’interno dei locali scolastici determina una responsabilità diretta dei dirigenti scolastici.
Questo significa che, per converso, se il dirigente scolastico attua le misure sanitarie previste allora nulla gli sarà imputabile.
I Dirigenti Scolastici dovranno quindi, in sostanza, seguire i protocolli in materia di salute e sicurezza adottati a livello centrale e che prevedono, tra l’altro:
- vigilare sulle operazioni di entrata e di uscita degli alunni;
- organizzare le aule in maniera che tra i banchi venga rispettata la distanza di sicurezza;
- organizzare l’accesso ai servizi igienici dell’istituto scolastico con le dovute attenzioni anche per gli studenti diversamente abili.
La nota del Ministero dell’Istruzione sulla responsabilità dei Dirigenti Scolastici in materia di prevenzione e sicurezza – Covid 19 ha precisato che:
“La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali. Gli ordinari criteri di imputazione della responsabilità possono ritenersi idonei a destituire di fondamento interpretazioni penalizzanti per i datori di lavoro”.
A confermare e chiarire l’assunzione della responsabilità in questa prospettiva è intervenuto l’articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40), il quale ha introdotto una disposizione che limita la responsabilità dei datori di lavoro per infortuni da covid-19 e che prevede che: “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro (tra cui i dirigenti scolastici) adempiono l’obbligo di tutela della salute e sicurezza (…) mediante l’applicazione, l’adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel Protocollo condiviso dal Governo e dalle parti sociali il 24 aprile 2020 (…) e degli altri protocolli e linee guida”. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano, in ogni caso, le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.
Conclusione
In conclusione, ai dirigenti scolastici non verrà attribuita in maniera automatica la corrispondenza tra infezione/infortunio sul lavoro e riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro applicando quanto previsto dal protocollo generale sulla sicurezza siglato in data 6 agosto 2020 e dallo specifico protocollo per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia in via di pubblicazione. Tale responsabilità potrà essere imputata solamente se venga accertata la mancanza delle misure precauzionali previste dai protocolli in materia di salute e sicurezza varati a livello governativo e regionale.