Profili di responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Articolo a cura dell’Avv. Valentino Carolina

Responsabile del servizio-di prevenzione e protezione

Ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (“RSPP”) è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
In tema di responsabilità di tale figura – ambito su cui ci si propone di indagare nel presente articolo – a ben vedere, all’interno del D. Lgs. n. 81/2008 (di seguito, il “Testo Unico”) non vi sono norme che prevedano sanzioni in capo al RSPP.
Si potrebbe, dunque – dicasi sin da subito, erroneamente – ritenere che il RSPP non risponda del proprio operato.
Invero, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, può senza dubbio configurarsi la responsabilità del RSPP, entro determinati limiti ed al ricorrere di specifiche condizioni, come ci si propone di illustrare nel prosieguo del presente elaborato, richiamando alcune importanti pronunce della Suprema Corte, che ne hanno chiaramente tratteggiato i profili.

Cass. Pen., Sez. IV, 9/12/2019, n. 49761: “Non si può pretendere dal RSPP un intervento in fase esecutiva che è estraneo alle proprie competenze consultive/intellettive.

Nei giudizi di merito, veniva condannato – inter alia, ivi incluso il datore di lavoro della vittima – il RSPP in relazione all’infortunio mortale occorso ai danni di un lavoratore, a seguito di schiacciamento con un tubo di 600 kg., poiché ritenuto responsabile della mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione relative allo svolgimento delle mansioni durante le quali occorreva l’infortunio.
Proponeva ricorso in Cassazione la difesa del RSPP, chiedendo l’annullamento della sentenza, stante la ritenuta errata riconduzione della responsabilità dell’evento al proprio assistito.
La Suprema Corte affermava che “In materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro”.

In altre parole, avendo, il RSPP, un ruolo consulenziale nei confronti del datore di lavoro ed essendo, egli, chiamato a segnalare situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel caso in cui ometta di adempiere diligentemente tale compito, potrà essere chiamato a risponderne.
Nella medesima sentenza, la Suprema Corte precisa che il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in manieranegligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate”.
Egli, dunque, non può essere chiamato a rispondere tout court di eventuali carenze aziendali in materia antinfortunistica, ma solo di quelle riconducibili ai doveri che gli sono propri in forza del ruolo ricoperto.
Nella pronuncia in esame, i Supremi Giudici annullavano la sentenza impugnata in quanto ritenevano che i Giudici del merito avessero condannato l’imputato sulla base di un errore consistito nella confusione tra “il piano intellettivo/valutativo (proprio del RSPP) [e] quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti, principalmente il datore di lavoro). Si parla di evento determinato da scelte esecutive sbagliate, ma tali scelte non spettano al RSPP,il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni”.
In altri termini, nel caso di specie era emerso dal materiale probatorio che l’evento infortunistico occorso ai danni del lavoratore era stato determinato, non dalla mancata segnalazione, da parte del RSPP, dei rischi relativi alla mansione nello svolgimento della quale avveniva l’infortunio, bensì dalla mancata predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione, omissione addebitabile esclusivamente al datore di lavoro.
In definitiva, con riferimento alla posizione del RSPP, la motivazione della sentenza impugnata è viziata, poiché la sua responsabilità viene individuata, essenzialmente, in un omesso intervento in fase esecutiva che è estraneo alle competenze consultive/intellettive del RSPP, e senza che sia stato adeguatamente argomentato in ordine alla conoscibilità, da parte sua, della situazione oggettivamente pericolosa e del suo dovere di segnalazione del rischio al  datore di lavoro,    in una fase antecedente alla lavorazione stessa”.

Cass. Pen., Sez. IV, 29/3/2021, n. 11650: “Responsabilità del RSPP per omessa valutazione del rischio”

Un lavoratore subiva l’amputazione di un dito della mano per schiacciamento mentre procedeva alla sostituzione di due cinghie rotte della macchina macina pneumatici.
Dal materiale probatorio, emergeva che, nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato in azienda, il rischio “schiacciamento” era stato previsto solo in relazione alla “sostituzione delle lame delle macchine operatrici”, risultando, così, confermata l’omessa valutazione in relazione alla mansione durante lo svolgimento della quale avveniva l’infortunio (i.e. “sostituzione delle cinghie”).
In relazione a tale omessa valutazione del rischio, veniva condannato – inter alia – il RSPP, ritenendo, i Giudici del merito, che egli fosse venuto meno ai suoi doveri di contribuzione tecnica alla valutazione del rischio ed alla individuazione di misure organizzative necessarie a fronteggiarlo.
Proponeva ricorso in Cassazione la difesa del RSPP, chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza.
I Supremi Giudici si pronunciavano come segue.

“L’insegnamento delle Sezioni Unite indica nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione un soggetto tenuto a prestare la propria opera (di supporto tecnico al datore di lavoro in rapporto alla valutazione dei rischi e alla connessa identificazione delle misure prevenzionistiche da adottare), che può essere chiamato a rispondere della sua attività ove svolta in violazione di regole cautelari e causalmente incidente sulla verificazione dell’evento tipico (“In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri”.

Sulla base di tali considerazioni, essendo emerso, dal materiale probatorio, che la mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione era da ricondursi all’omessa valutazione dei rischi relativi alla mansione durante lo svolgimento della quale avveniva l’infortunio, i Supremi Giudici confermavano la sentenza di merito, rilevando il negligente svolgimento, da parte del RSPP, dei compiti che la legge gli rende propri.

Cass. Pen., Sez. IV, 18/3/2019, n. 11708: “Responsabilità del RSPP per omessa valutazione del rischio legato all’uso di un carrello elevatore inadeguato”

Un lavoratore era intento a posizionare 16 travi metalliche di 74 kg. cadauna su di un carrello elevatore, quando queste scivolavano in avanti, procurando all’operatore un trauma da schiacciamento.
Il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità del RSPP, poiché il carrello elevatore utilizzato era inadeguato e privo di misure di sicurezza per il tipo di travi movimentate: l’uso di quel carrello elevatore non poteva garantire la stabilità delle predette travi, che erano scivolate in quanto non perfettamente bilanciate a causa delle pale troppo corte.
A riprova della inadeguatezza del carrello, si era rilevato, peraltro, che il datore di lavoro si era successivamente dotato di un nuovo strumento di sollevamento, idoneo alla movimentazione delle travi di cui trattavasi.
Il RSPP avrebbe avuto l’obbligo di segnalare il rischio e di disporre l’utilizzo di un carrello adeguato alle travi da movimentare.
Proponeva ricorso in Cassazione la difesa del RSPP, al fine di ottenere l’annullamento della sentenza che condannava il proprio assistito.
I Supremi Giudici si pronunciavano come di seguito.

“L’insegnamento delle Sezioni Unite indica nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione un soggetto tenuto a prestare la propria opera (di supporto tecnico al datore di lavoro in rapporto alla valutazione dei rischi e alla connessa identificazione delle misure prevenzionistiche da adottare), che può essere chiamato a rispondere della sua attività ove svolta in violazione di regole cautelari e causalmente incidente sulla verificazione dell’evento tipico (“In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri”.

Sulla base di tali considerazioni, essendo emerso, dal materiale probatorio, che la mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione era da ricondursi all’omessa valutazione dei rischi relativi alla mansione durante lo svolgimento della quale avveniva l’infortunio, i Supremi Giudici confermavano la sentenza di merito, rilevando il negligente svolgimento, da parte del RSPP, dei compiti che la legge gli rende propri.

Cass. Pen., Sez. III, 14 ottobre 2021, n. 37383: “Esclusa la responsabilità del RSPP in relazione all’infortunio occorso, quando abbia diligentemente adempiuto i propri obblighi”.

Un lavoratore, che stava svolgendo le proprie mansioni nei pressi di una gru guidata da un collega, rimaneva investito dalla medesima, mentre questa procedeva in retromarcia.
I Giudici del merito condannavano il datore di lavoro, assolvendo il RSPP, ritenendo che nessuna omissione nel corretto adempimento dei propri obblighi gli fosse ascrivibile.
Proponeva ricorso in Cassazione l’accusa, al fine di vedersi annullata la sentenza che assolveva il RSPP.
La Suprema Corte annullava con rinvio la sentenza, affinché venisse valutato “se, violando gli obblighi imposti dalla legge, il RSPP avesse omesso la necessaria e doverosa attività di segnalazione e stimoloai fini della rimozione del rischio connesso alla movimentazione della gru e proposto soluzioni appropriate a tal fine”.
Il Giudice del rinvio condannava il RSPP, ritenendolo corresponsabile – insieme con il datore di lavoro – dell’infortunio occorso.
Ricorreva in Cassazione la difesa del RSPP, al fine di vedersi annullata la sentenza che aveva condannato il proprio assistito.
I Supremi Giudici si pronunciavano come di seguito.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri”.

Ma ancora.

“L’attività di segnalazione e stimolo che il  RSPP è tenuto a svolgere nei confronti del datore di   lavoro attiene […] alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione delle adeguate misure di prevenzione degli stessi, sicché, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, egli può rispondere dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato o omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate[…] è pacifico […] che il RSPP non è destinatario di poteri decisionali, né operativi, né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro, […] svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale. […] in materia di infortuni sul lavoro risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro. [Egli] risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la  sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione  dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.

E infine.

La giurisprudenza di legittimità […] è […] orientata […] a collocare gli obblighi della posizione di garanzia che gravano sul RSPP nella fase di individuazione e valutazione del rischio, e ciò in conformità alla disciplina normativa dettata in materia (cfr., in particolare, le previsioni di cui agli artt. 28, 29 e 33, comma 1, lett. a, b, e, d, D. Lgs. n. 81/2008). Si tratta di una linea interpretativa condivisa da questa Corte […] essendosi precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro,  individuando  i  rischi  connessi  all’attività  lavorativa  e  fornendo  le  opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la  conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri […]. Per contro, non può affermarsi[…]che gravi sul RSPP l’obbligo di controllare e assicurarsi che il datore di lavoro adempia alle misure di precauzione indicate nel DVR e che l’omesso svolgimento di questo compito, che la legge non prevede, faccia sorgere responsabilità per eventuali eventi lesivi[…]essendo peraltro chiaro che il consulente non ha alcun potere di porre rimedio a consapevoli inottemperanze del datore di lavoro stesso rispetto alle misure di prevenzione specificamente indicate nel documento”.

Alla luce dei principi ut supra richiamati, i Supremi Giudici annullavano la sentenza impugnata con rinvio a nuovo giudizio, in quanto ritenevano che i Giudici del merito avessero condannato il RSPP senza, tuttavia, motivare specificamente in ordine alla ritenuta omissione, da parte di questi, dei propri compiti, consistenti esclusivamente nella valutazione del rischio inerente la mansione durante la quale avveniva l’infortunio e nella individuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, rimanendo esclusi l’obbligo di adottare concretamente tali misure e di vigilare sul corretto svolgimento delle mansioni da parte dei lavoratori, compiti propri di altri titolari di una posizione di garanzia in materia antinfortunistica, primo tra tutti il datore di lavoro.

Responsabile del Servizio-di Prevenzione e Protezione

Ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (“RSPP”) è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
In tema di responsabilità di tale figura – ambito su cui ci si propone di indagare nel presente articolo – a ben vedere, all’interno del D. Lgs. n. 81/2008 (di seguito, il “Testo Unico”) non vi sono norme che prevedano sanzioni in capo al RSPP.
Si potrebbe, dunque – dicasi sin da subito, erroneamente – ritenere che il RSPP non risponda del proprio operato.
Invero, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, può senza dubbio configurarsi la responsabilità del RSPP, entro determinati limiti ed al ricorrere di specifiche condizioni, come ci si propone di illustrare nel prosieguo del presente elaborato, richiamando alcune importanti pronunce della Suprema Corte, che ne hanno chiaramente tratteggiato i profili.

Cass. Pen., Sez. IV, 9/12/2019, n. 49761: “Non si può pretendere dal RSPP un intervento in fase esecutiva che è estraneo alle proprie competenze consultive/intellettive.

Nei giudizi di merito, veniva condannato – inter alia, ivi incluso il datore di lavoro della vittima – il RSPP in relazione all’infortunio mortale occorso ai danni di un lavoratore, a seguito di schiacciamento con un tubo di 600 kg., poiché ritenuto responsabile della mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione relative allo svolgimento delle mansioni durante le quali occorreva l’infortunio.
Proponeva ricorso in Cassazione la difesa del RSPP, chiedendo l’annullamento della sentenza, stante la ritenuta errata riconduzione della responsabilità dell’evento al proprio assistito.
La Suprema Corte affermava che “In materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro”.

In altre parole, avendo, il RSPP, un ruolo consulenziale nei confronti del datore di lavoro ed essendo, egli, chiamato a segnalare situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel caso in cui ometta di adempiere diligentemente tale compito, potrà essere chiamato a risponderne.
Nella medesima sentenza, la Suprema Corte precisa che il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in manieranegligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate”.
Egli, dunque, non può essere chiamato a rispondere tout court di eventuali carenze aziendali in materia antinfortunistica, ma solo di quelle riconducibili ai doveri che gli sono propri in forza del ruolo ricoperto.
Nella pronuncia in esame, i Supremi Giudici annullavano la sentenza impugnata in quanto ritenevano che i Giudici del merito avessero condannato l’imputato sulla base di un errore consistito nella confusione tra “il piano intellettivo/valutativo (proprio del RSPP) [e] quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti, principalmente il datore di lavoro). Si parla di evento determinato da scelte esecutive sbagliate, ma tali scelte non spettano al RSPP,il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni”.
In altri termini, nel caso di specie era emerso dal materiale probatorio che l’evento infortunistico occorso ai danni del lavoratore era stato determinato, non dalla mancata segnalazione, da parte del RSPP, dei rischi relativi alla mansione nello svolgimento della quale avveniva l’infortunio, bensì dalla mancata predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione, omissione addebitabile esclusivamente al datore di lavoro.
In definitiva, con riferimento alla posizione del RSPP, la motivazione della sentenza impugnata è viziata, poiché la sua responsabilità viene individuata, essenzialmente, in un omesso intervento in fase esecutiva che è estraneo alle competenze consultive/intellettive del RSPP, e senza che sia stato adeguatamente argomentato in ordine alla conoscibilità, da parte sua, della situazione oggettivamente pericolosa e del suo dovere di segnalazione del rischio al  datore di lavoro,    in una fase antecedente alla lavorazione stessa”.

Cass. Pen., Sez. IV, 29/3/2021, n. 11650: “Responsabilità del RSPP per omessa valutazione del rischio”

Un lavoratore subiva l’amputazione di un dito della mano per schiacciamento mentre procedeva alla sostituzione di due cinghie rotte della macchina macina pneumatici.
Dal materiale probatorio, emergeva che, nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato in azienda, il rischio “schiacciamento” era stato previsto solo in relazione alla “sostituzione delle lame delle macchine operatrici”, risultando, così, confermata l’omessa valutazione in relazione alla mansione durante lo svolgimento della quale avveniva l’infortunio (i.e. “sostituzione delle cinghie”).
In relazione a tale omessa valutazione del rischio, veniva condannato – inter alia – il RSPP, ritenendo, i Giudici del merito, che egli fosse venuto meno ai suoi doveri di contribuzione tecnica alla valutazione del rischio ed alla individuazione di misure organizzative necessarie a fronteggiarlo.
Proponeva ricorso in Cassazione la difesa del RSPP, chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza.
I Supremi Giudici si pronunciavano come segue.

“L’insegnamento delle Sezioni Unite indica nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione un soggetto tenuto a prestare la propria opera (di supporto tecnico al datore di lavoro in rapporto alla valutazione dei rischi e alla connessa identificazione delle misure prevenzionistiche da adottare), che può essere chiamato a rispondere della sua attività ove svolta in violazione di regole cautelari e causalmente incidente sulla verificazione dell’evento tipico (“In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri”.

Sulla base di tali considerazioni, essendo emerso, dal materiale probatorio, che la mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione era da ricondursi all’omessa valutazione dei rischi relativi alla mansione durante lo svolgimento della quale avveniva l’infortunio, i Supremi Giudici confermavano la sentenza di merito, rilevando il negligente svolgimento, da parte del RSPP, dei compiti che la legge gli rende propri.

Cass. Pen., Sez. IV, 18/3/2019, n. 11708: “Responsabilità del RSPP per omessa valutazione del rischio legato all’uso di un carrello elevatore inadeguato”

Un lavoratore era intento a posizionare 16 travi metalliche di 74 kg. cadauna su di un carrello elevatore, quando queste scivolavano in avanti, procurando all’operatore un trauma da schiacciamento.
Il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità del RSPP, poiché il carrello elevatore utilizzato era inadeguato e privo di misure di sicurezza per il tipo di travi movimentate: l’uso di quel carrello elevatore non poteva garantire la stabilità delle predette travi, che erano scivolate in quanto non perfettamente bilanciate a causa delle pale troppo corte.
A riprova della inadeguatezza del carrello, si era rilevato, peraltro, che il datore di lavoro si era successivamente dotato di un nuovo strumento di sollevamento, idoneo alla movimentazione delle travi di cui trattavasi.
Il RSPP avrebbe avuto l’obbligo di segnalare il rischio e di disporre l’utilizzo di un carrello adeguato alle travi da movimentare.
Proponeva ricorso in Cassazione la difesa del RSPP, al fine di ottenere l’annullamento della sentenza che condannava il proprio assistito.
I Supremi Giudici si pronunciavano come di seguito.

“L’insegnamento delle Sezioni Unite indica nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione un soggetto tenuto a prestare la propria opera (di supporto tecnico al datore di lavoro in rapporto alla valutazione dei rischi e alla connessa identificazione delle misure prevenzionistiche da adottare), che può essere chiamato a rispondere della sua attività ove svolta in violazione di regole cautelari e causalmente incidente sulla verificazione dell’evento tipico (“In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri”.

Sulla base di tali considerazioni, essendo emerso, dal materiale probatorio, che la mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione era da ricondursi all’omessa valutazione dei rischi relativi alla mansione durante lo svolgimento della quale avveniva l’infortunio, i Supremi Giudici confermavano la sentenza di merito, rilevando il negligente svolgimento, da parte del RSPP, dei compiti che la legge gli rende propri.

Cass. Pen., Sez. III, 14 ottobre 2021, n. 37383: “Esclusa la responsabilità del RSPP in relazione all’infortunio occorso, quando abbia diligentemente adempiuto i propri obblighi”.

Un lavoratore, che stava svolgendo le proprie mansioni nei pressi di una gru guidata da un collega, rimaneva investito dalla medesima, mentre questa procedeva in retromarcia.
I Giudici del merito condannavano il datore di lavoro, assolvendo il RSPP, ritenendo che nessuna omissione nel corretto adempimento dei propri obblighi gli fosse ascrivibile.
Proponeva ricorso in Cassazione l’accusa, al fine di vedersi annullata la sentenza che assolveva il RSPP.
La Suprema Corte annullava con rinvio la sentenza, affinché venisse valutato “se, violando gli obblighi imposti dalla legge, il RSPP avesse omesso la necessaria e doverosa attività di segnalazione e stimoloai fini della rimozione del rischio connesso alla movimentazione della gru e proposto soluzioni appropriate a tal fine”.
Il Giudice del rinvio condannava il RSPP, ritenendolo corresponsabile – insieme con il datore di lavoro – dell’infortunio occorso.
Ricorreva in Cassazione la difesa del RSPP, al fine di vedersi annullata la sentenza che aveva condannato il proprio assistito.
I Supremi Giudici si pronunciavano come di seguito.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri”.

Ma ancora.

“L’attività di segnalazione e stimolo che il  RSPP è tenuto a svolgere nei confronti del datore di   lavoro attiene […] alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione delle adeguate misure di prevenzione degli stessi, sicché, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, egli può rispondere dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato o omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate[…] è pacifico […] che il RSPP non è destinatario di poteri decisionali, né operativi, né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro, […] svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale. […] in materia di infortuni sul lavoro risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro. [Egli] risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la  sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione  dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.

E infine.

La giurisprudenza di legittimità […] è […] orientata […] a collocare gli obblighi della posizione di garanzia che gravano sul RSPP nella fase di individuazione e valutazione del rischio, e ciò in conformità alla disciplina normativa dettata in materia (cfr., in particolare, le previsioni di cui agli artt. 28, 29 e 33, comma 1, lett. a, b, e, d, D. Lgs. n. 81/2008). Si tratta di una linea interpretativa condivisa da questa Corte […] essendosi precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro,  individuando  i  rischi  connessi  all’attività  lavorativa  e  fornendo  le  opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la  conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri […]. Per contro, non può affermarsi[…]che gravi sul RSPP l’obbligo di controllare e assicurarsi che il datore di lavoro adempia alle misure di precauzione indicate nel DVR e che l’omesso svolgimento di questo compito, che la legge non prevede, faccia sorgere responsabilità per eventuali eventi lesivi[…]essendo peraltro chiaro che il consulente non ha alcun potere di porre rimedio a consapevoli inottemperanze del datore di lavoro stesso rispetto alle misure di prevenzione specificamente indicate nel documento”.

Alla luce dei principi ut supra richiamati, i Supremi Giudici annullavano la sentenza impugnata con rinvio a nuovo giudizio, in quanto ritenevano che i Giudici del merito avessero condannato il RSPP senza, tuttavia, motivare specificamente in ordine alla ritenuta omissione, da parte di questi, dei propri compiti, consistenti esclusivamente nella valutazione del rischio inerente la mansione durante la quale avveniva l’infortunio e nella individuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, rimanendo esclusi l’obbligo di adottare concretamente tali misure e di vigilare sul corretto svolgimento delle mansioni da parte dei lavoratori, compiti propri di altri titolari di una posizione di garanzia in materia antinfortunistica, primo tra tutti il datore di lavoro.