Obbligo di green pass sui luoghi di lavoro

Quando scatta l’obbligo di green pass e quali sono gli obblighi e le sanzioni a carico di lavoratori e datori di lavoro?
La certificazione verde Covid-19 (il cosiddetto green pass) ha lo scopo di comprovare l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus.

Green pass

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre scorso, ha approvato il decreto legge che prevede l’introduzione di misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato. È stata disposta l’estensione dell’ambito di applicazione della certificazione verde ed il rafforzamento del sistema di screening della popolazione.
Dal 15 ottobre, quindi, scatta l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta il green pass per tutti i lavoratori, sia nel settore pubblico che in quello privato e a prescindere dal fatto che si tratti di lavoro autonomo o subordinato. Tale obbligo, al momento, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021, data in cui – salvo proroghe – è previsto il termine dello stato di emergenza sanitaria.

Chi sono i lavoratori che hanno l’obbligo di green pass?

Innanzitutto, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato ad avere la certificazione verde Covid-19, a prescindere dal tipo di contratto. Detto altrimenti, ciò significa che in tale obbligo rientrano i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche se sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori occasionali non dipendenti.
Infatti, secondo una nota di Confindustria, occorre includere anche i lavoratori impiegati con contratti differenti da quello di lavoro subordinato perché questi introducono in azienda il medesimo rischio.
Anche per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione la certificazione verde sarà obbligatoria dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
L’obbligo di possedere il green pass vale, ovviamente, anche per i lavoratori stranieri.
Sono esclusi solo coloro che, sulla base di idonea certificazione medica, sono esenti dalla campagna vaccinale.

Gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti coloro che, per svolgere la loro attività lavorativa, hanno accesso al luogo di lavoro.Il compito di eseguire tale verifica fa capo al datore di lavoro (che può delegare altri soggetti all’accertamento e alla contestazione delle eventuali violazioni).
Il device utilizzato per la verifica e sul quale viene installata l’applicazione C19, che consente la scansione del QR code, deve essere aziendale.
Particolare attenzione deve essere posta per quelle modalità di verifica che sfruttano soluzioni tecnologiche con la funzione di automatizzare le verifiche, come ad esempio i “Totem” che non prevedono il ricorso ad una persona ma sfruttano un sistema informatico allo scopo di velocizzare il processo.
In tal caso, il datore di lavoro ha l’obbligo di svolgere una preventiva valutazione ai sensi dell’articolo 25 del GDPR (il Regolamento Europeo numero 679/2016/UE) allo scopo di individuare i possibili rischi che potrebbero ledere in maniera significativa i diritti dei lavoratori.
L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma. L’unico soggetto deputato alla conservazione resta il Ministero della salute in qualità di titolare del trattamento.
Entro il 15 ottobre i datori di lavoro devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, se del caso, anche a campione
Non sono previsti dalla normativa obblighi di comunicazione delle modalità organizzative adottate, che però potranno essere inserite nel Protocollo aziendale. Non sembra obbligatoria, allo stato, la modifica del Protocollo né il coinvolgimento del Comitato che sia ivi previsto.

E se il lavoratore non è vaccinato?

Per chi non vuole vaccinarsi, l’alternativa è eseguire ogni 48 ore un tampone, offerto a prezzi calmierati.
Il decreto legge prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, d’intesa con il Ministro della salute.
Tale obbligo vale per le farmacie che presentano i requisiti prescritti. Inoltre, viene stabilita la gratuità dei tamponi per coloro che risultano essere stati esentati dalla vaccinazione.
Chi è sprovvisto della certificazione, ottenibile quindi, alternativamente, grazie al vaccino o al tampone rapido, viene considerato assente ingiustificato e non ha diritto alla retribuzione. 
I lavoratori che dichiarano di essere sprovvisti della certificazione verde o che ne risultino privi al momento dell’accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del certificato. Fino ad allora (o comunque non oltre il 31 dicembre 2021) perderanno il diritto di percepire la retribuzione e ogni altro compenso. Non sono previste invece sanzioni disciplinari e il lavoratore conserva il diritto di mantenere il rapporto di lavoro.
Discorso a parte per le aziende con meno di 15 dipendenti nelle quali, dopo il quinto giorno, è possibile sospendere il lavoratore sostituendolo temporaneamente per un periodo tuttavia non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta.

Le sanzioni 

Il lavoratore che fa ingresso nel posto di lavoro ed è sprovvisto di green pass è sanzionabile con una multa che varia dai 600€ ai 1.500€ e che viene comminata dal prefetto. Eventualmente, il lavoratore è passibile anche di una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.
Dal canto loro, i datori di lavoro che non verificano il possesso del green pass da parte dei lavoratori o che non definiscono entro il 15 ottobre le modalità operative per il controllo, sono sanzionabili con una multa che varia dai 400€ ai 1.000€.

Conclusioni

Se sei un datore di lavoro e hai dubbi su come rispettare e far rispettare la normativa puoi rivolgerti ad un avvocato che ti aiuterà a definire la procedura migliore per garantire la massima sicurezza sul luogo di lavoro ed evitare quindi di incorrere in spiacevoli sanzioni.

green pass

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre scorso, ha approvato il decreto legge che prevede l’introduzione di misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato. È stata disposta l’estensione dell’ambito di applicazione della certificazione verde ed il rafforzamento del sistema di screening della popolazione.
Dal 15 ottobre, quindi, scatta l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta il green pass per tutti i lavoratori, sia nel settore pubblico che in quello privato e a prescindere dal fatto che si tratti di lavoro autonomo o subordinato. Tale obbligo, al momento, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021, data in cui – salvo proroghe – è previsto il termine dello stato di emergenza sanitaria.

Chi sono i lavoratori che hanno l’obbligo di green pass?

Innanzitutto, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato ad avere la certificazione verde Covid-19, a prescindere dal tipo di contratto. Detto altrimenti, ciò significa che in tale obbligo rientrano i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche se sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori occasionali non dipendenti.
Infatti, secondo una nota di Confindustria, occorre includere anche i lavoratori impiegati con contratti differenti da quello di lavoro subordinato perché questi introducono in azienda il medesimo rischio.
Anche per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione la certificazione verde sarà obbligatoria dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
L’obbligo di possedere il green pass vale, ovviamente, anche per i lavoratori stranieri.
Sono esclusi solo coloro che, sulla base di idonea certificazione medica, sono esenti dalla campagna vaccinale.

Gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti coloro che, per svolgere la loro attività lavorativa, hanno accesso al luogo di lavoro.Il compito di eseguire tale verifica fa capo al datore di lavoro (che può delegare altri soggetti all’accertamento e alla contestazione delle eventuali violazioni).
Il device utilizzato per la verifica e sul quale viene installata l’applicazione C19, che consente la scansione del QR code, deve essere aziendale.
Particolare attenzione deve essere posta per quelle modalità di verifica che sfruttano soluzioni tecnologiche con la funzione di automatizzare le verifiche, come ad esempio i “Totem” che non prevedono il ricorso ad una persona ma sfruttano un sistema informatico allo scopo di velocizzare il processo.
In tal caso, il datore di lavoro ha l’obbligo di svolgere una preventiva valutazione ai sensi dell’articolo 25 del GDPR (il Regolamento Europeo numero 679/2016/UE) allo scopo di individuare i possibili rischi che potrebbero ledere in maniera significativa i diritti dei lavoratori.
L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma. L’unico soggetto deputato alla conservazione resta il Ministero della salute in qualità di titolare del trattamento.
Entro il 15 ottobre i datori di lavoro devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, se del caso, anche a campione
Non sono previsti dalla normativa obblighi di comunicazione delle modalità organizzative adottate, che però potranno essere inserite nel Protocollo aziendale. Non sembra obbligatoria, allo stato, la modifica del Protocollo né il coinvolgimento del Comitato che sia ivi previsto.

E se il lavoratore non è vaccinato?

Per chi non vuole vaccinarsi, l’alternativa è eseguire ogni 48 ore un tampone, offerto a prezzi calmierati.
Il decreto legge prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, d’intesa con il Ministro della salute.
Tale obbligo vale per le farmacie che presentano i requisiti prescritti. Inoltre, viene stabilita la gratuità dei tamponi per coloro che risultano essere stati esentati dalla vaccinazione.
Chi è sprovvisto della certificazione, ottenibile quindi, alternativamente, grazie al vaccino o al tampone rapido, viene considerato assente ingiustificato e non ha diritto alla retribuzione. 
I lavoratori che dichiarano di essere sprovvisti della certificazione verde o che ne risultino privi al momento dell’accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del certificato. Fino ad allora (o comunque non oltre il 31 dicembre 2021) perderanno il diritto di percepire la retribuzione e ogni altro compenso. Non sono previste invece sanzioni disciplinari e il lavoratore conserva il diritto di mantenere il rapporto di lavoro.
Discorso a parte per le aziende con meno di 15 dipendenti nelle quali, dopo il quinto giorno, è possibile sospendere il lavoratore sostituendolo temporaneamente per un periodo tuttavia non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta.

Le sanzioni 

Il lavoratore che fa ingresso nel posto di lavoro ed è sprovvisto di green pass è sanzionabile con una multa che varia dai 600€ ai 1.500€ e che viene comminata dal prefetto. Eventualmente, il lavoratore è passibile anche di una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.
Dal canto loro, i datori di lavoro che non verificano il possesso del green pass da parte dei lavoratori o che non definiscono entro il 15 ottobre le modalità operative per il controllo, sono sanzionabili con una multa che varia dai 400€ ai 1.000€.

Conclusioni

Se sei un datore di lavoro e hai dubbi su come rispettare e far rispettare la normativa puoi rivolgerti ad un avvocato che ti aiuterà a definire la procedura migliore per garantire la massima sicurezza sul luogo di lavoro ed evitare quindi di incorrere in spiacevoli sanzioni.