In seguito alla pubblicazione del DPCM, attraverso l’oramai consuete FAQ, il Governo ha dato precise indicazioni ed informazioni per questa categoria di artigiani.
La principale limitazione comune a tutte e tre le zone (gialle, arancioni e rosse) è quella di non poter ricevere, neanche su appuntamento, clienti provenienti da paesi diversi da quello di svolgimento dell’attività; riducendo così la platea di possibili clienti.
A differenze del periodo di lockdown precedente, che aveva visto le sopracitate attività chiuse, in questa tornata di restrizioni i commercianti hanno, quantomeno, potuto sollevare la saracinesca.
I professionisti lamentano però una grande difficoltà organizzativa ed economica dovuta alle indicazioni preventive anti-contagio che devono obbligatoriamente seguire e dalla forte riduzione di clienti, dovuta alle limitazioni di spostamento, e al, naturale, abbassamento della capacità di spesa e della propensione ai consumi dei cittadini.
A perseguitare questa categoria ci pensa anche il Fisco, che ottenuto l’ok da parte dei giudici tributari, hanno introdotto lo “shampometro“, uno strumento che permetterà al Fisco di rettificare i ricavi in base alla quantità di shampoo utilizzata dall’attività.
Infatti la sentenza del 23/09/2020 N. 2684/7 della Commissione Tributaria regionale per il Lazio ha sancito che:
“E’ legittimo l’accertamento basato sui consumi di materie prime anche per l’attività di parrucchiere. A tale conclusione è giunta la CTR romana, in linea con quanto già stabilito in primo grado dalla CTP, nel pronunciarsi sull’appello proposto da una società esercente servizi di barbiere e parrucchiere, nonché servizi estetici. La decisione è fondata sulla costante giurisprudenza della Suprema Corte che, da ultimo, ha nuovamente ritenuto legittimo l’utilizzo di metodi analoghi a quelli utilizzati nel caso di specie, quali il “tovagliometro” per gli accertamenti sulle attività di ristorazione (Cass. n. 6058/2020). In base a tale orientamento, ai fini dell’accertamento analitico-induttivo, risulta pienamente valido, il ricorso alla valutazione degli acquisti di materie di uso tipiche dell’attività di parrucchiere come lo shampoo.”