Le categorie più colpite dal Covid-19: i parrucchieri

Tra le categorie che hanno subito maggiori danni dalle restrizioni imposte dall’ultimo DPCM c’è sicuramente quella dei parrucchieri, barbieri ed acconciatori.

Parrucchieri covid

In seguito alla pubblicazione del DPCM, attraverso l’oramai consuete FAQ, il Governo ha dato precise indicazioni ed informazioni per questa categoria di artigiani.

La principale limitazione comune a tutte e tre le zone (gialle, arancioni e rosse) è quella di non poter ricevere, neanche su appuntamento, clienti provenienti da paesi diversi da quello di svolgimento dell’attività; riducendo così la platea di possibili clienti.

A differenze del periodo di lockdown precedente, che aveva visto le sopracitate attività chiuse, in questa tornata di restrizioni i commercianti hanno, quantomeno, potuto sollevare la saracinesca.

I professionisti lamentano però una grande difficoltà organizzativa ed economica dovuta alle indicazioni preventive anti-contagio che devono obbligatoriamente seguire e dalla forte riduzione di clienti, dovuta alle limitazioni di spostamento, e al, naturale, abbassamento della capacità di spesa e della propensione ai consumi dei cittadini.

A perseguitare questa categoria ci pensa anche il Fisco, che ottenuto l’ok da parte dei giudici tributari, hanno introdotto lo “shampometro“, uno strumento che permetterà al Fisco di rettificare i ricavi in base alla quantità di shampoo utilizzata dall’attività.
Infatti la sentenza del 23/09/2020 N. 2684/7 della Commissione Tributaria regionale per il Lazio ha sancito che:

“E’ legittimo l’accertamento basato sui consumi di materie prime anche per l’attività di parrucchiere. A tale conclusione è giunta la CTR romana, in linea con quanto già stabilito in primo grado dalla CTP, nel pronunciarsi sull’appello proposto da una società esercente servizi di barbiere e parrucchiere, nonché servizi estetici. La decisione è fondata sulla costante giurisprudenza della Suprema Corte che, da ultimo, ha nuovamente ritenuto legittimo l’utilizzo di metodi analoghi a quelli utilizzati nel caso di specie, quali il “tovagliometro” per gli accertamenti sulle attività di ristorazione (Cass. n. 6058/2020). In base a tale orientamento, ai fini dell’accertamento analitico-induttivo, risulta pienamente valido, il ricorso alla valutazione degli acquisti di materie di uso tipiche dell’attività di parrucchiere come lo shampoo.”

parrucchieri covid

In seguito alla pubblicazione del DPCM, attraverso l’oramai consuete FAQ, il Governo ha dato precise indicazioni ed informazioni per questa categoria di artigiani.

La principale limitazione comune a tutte e tre le zone (gialle, arancioni e rosse) è quella di non poter ricevere, neanche su appuntamento, clienti provenienti da paesi diversi da quello di svolgimento dell’attività; riducendo così la platea di possibili clienti.

A differenze del periodo di lockdown precedente, che aveva visto le sopracitate attività chiuse, in questa tornata di restrizioni i commercianti hanno, quantomeno, potuto sollevare la saracinesca.

I professionisti lamentano però una grande difficoltà organizzativa ed economica dovuta alle indicazioni preventive anti-contagio che devono obbligatoriamente seguire e dalla forte riduzione di clienti, dovuta alle limitazioni di spostamento, e al, naturale, abbassamento della capacità di spesa e della propensione ai consumi dei cittadini.

A perseguitare questa categoria ci pensa anche il Fisco, che ottenuto l’ok da parte dei giudici tributari, hanno introdotto lo “shampometro“, uno strumento che permetterà al Fisco di rettificare i ricavi in base alla quantità di shampoo utilizzata dall’attività.
Infatti la sentenza del 23/09/2020 N. 2684/7 della Commissione Tributaria regionale per il Lazio ha sancito che:

“E’ legittimo l’accertamento basato sui consumi di materie prime anche per l’attività di parrucchiere. A tale conclusione è giunta la CTR romana, in linea con quanto già stabilito in primo grado dalla CTP, nel pronunciarsi sull’appello proposto da una società esercente servizi di barbiere e parrucchiere, nonché servizi estetici. La decisione è fondata sulla costante giurisprudenza della Suprema Corte che, da ultimo, ha nuovamente ritenuto legittimo l’utilizzo di metodi analoghi a quelli utilizzati nel caso di specie, quali il “tovagliometro” per gli accertamenti sulle attività di ristorazione (Cass. n. 6058/2020). In base a tale orientamento, ai fini dell’accertamento analitico-induttivo, risulta pienamente valido, il ricorso alla valutazione degli acquisti di materie di uso tipiche dell’attività di parrucchiere come lo shampoo.”