La diffusione del cyberbullismo ai tempi del covid-19

Cyberbullismo

Indice

1. Il fenomeno è in crescita esponenziale: analisi della fattispecie e strumenti di tutela
2. Cosa è il cyber bullismo
3. Definizione
4. Le caratteristiche del cyberbullismo
5. Il cyberbullismo come reato
6. Le tutele sul piano civile e penale
7. È possibile difendersi dal cyberbullismo?
8. Conclusioni

1. Il fenomeno è in crescita esponenziale: analisi della fattispecie e strumenti di tutela

Mai come in questi mesi tutto passa attraverso il web: chiacchiere con gli amici, “aperichat”, relazioni a distanza, ecc., con disagi e condizionamenti amplificati da una reclusione che ha moltiplicato videochat, smart working e didattica online.
Le moderne tecnologie ed internet hanno guadagnato spazio nella quotidianità di ognuno, modificando radicalmente i modi di comunicare e le peculiarità dell’interagire interpersonale, caratterizzando fortemente il vivere sociale delle giovani generazioni. Tutto ciò, insieme a celerità e gratuità delle comunicazioni e delle informazioni, rappresenta una vera e propria rivoluzione.
Le nuove opportunità di comunicazione, condivisione e scambio di opinioni, possibili grazie al diffuso e generalizzato accesso alla rete, hanno visto l’incremento di diversi fenomeni di aggressione virtuale e molestie, il più noto dei quali è il cyberbullismo.

2. Cosa è il cyber bullismo

Il cyberbullismo è una forma di violenza e prepotenza virtuale attuata attraverso internet e le tecnologie digitali. Il fenomeno è in crescita: abbiamo assistito perfino a video osceni durante le lezioni online, violenze verbali contro docenti e studenti connessi. Come il bullismo tradizionale, si tratta di forme di oppressione reiterate nel tempo, perpetrate da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di un’altra percepita come più debole, individuata in genere nel gruppo dei pari.
Per la peculiarità dei tratti distintivi di tale fenomeno e per le modalità attraverso cui si manifesta, il legislatore è intervenuto emanando una apposita normativa.

3. Definizione

La Legge n. 71 del 2017 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la definizione di cyberbullismo, indicato come «Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo» (Art. 1- Comma 2).

4. Le caratteristiche del cyberbullismo

Il cyberbullismo possiede una serie di caratteristiche specifiche:

  • la pervasività, consentita dalla tecnologia usata;
  • l’anonimato e la volontarietà dell’aggressione;
  • l’ampiezza di portata, grazie alla quale i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti, diventando virali e a diffusione incontrollata.

Il cyberbullismo non si manifesta con un contatto diretto, faccia a faccia: il bullo non è una presenza fisica, ma un nickname. Ciò favorisce l’anonimato e l’irresponsabilità. Ma anche, molto spesso, postare un video in rete è un modo per amplificare le proprie imprese, ottenere apprezzamenti da una platea molto vasta e, di conseguenza, sentirsi leader.
A differenza di quanto accade con il bullismo tradizionale, il cyberbullo non riceve il feed-back immediato delle proprie azioni, non vede istantaneamente il dolore e i danni causati dalla propria condotta né può percepirne subito le conseguenze.

5. Il cyberbullismo come reato

Sebbene il fenomeno del cyberbullismo non sia disciplinato alla stregua di un vero e proprio reato, diverse fattispecie di reato sono ad esso ascrivibili, per la natura plurioffensiva del fenomeno analizzato.
 Ai sensi dell’articolo 595 del codice penale può aversi il reato di diffamazione ogni qualvolta vi sia l’invio di messaggi di contenuto denigratorio attraverso servizi di messaggistica, chat, forum o social network, circostanza aggravata dal fatto che, per giurisprudenza ormai costante, molte delle più diffuse forme di interazione sul web costituiscono «mezzi di pubblicità» in grado di provocare una più ampia diffusione del contenuto diffamatorio, giustificando così un più severo trattamento sanzionatorio.
Per il contenuto minatorio o molesto dei messaggi inviati, si potrebbe configurare la contravvenzione di molestie o disturbo alle persone secondo l’articolo 660 del codice penale, o il delitto di minaccia ai sensi dell’articolo 612 del codice penale.
Qualora le condotte su descritte rivestano il carattere della sistematicità, determinando un significativo pregiudizio alla serenità della persona offesa, causando un severo turbamento nella psiche e nella vita, si ritiene integrato il più grave reato di atti persecutori o stalking, disciplinato dall’articolo 612 – bis del codice penale.
Inoltre, potrebbe ravvisarsi il reato di sostituzione di persona ai sensi dell’articolo 494 del codice penale, qualora il bullo si spacci sul web per un’altra persona, commettendo azioni illecite a suo nome.
Nei casi più gravi, non è da escludersi l’ipotesi del delitto di istigazione al suicidio, disciplinato dall’articolo 580 del codice penale.

6. Le tutele sul piano civile e penale

Il più delle volte il cyberbullismo ha conseguenze sia sul piano civile che su quello penale, come visto.
Considerando che la maggior parte degli episodi ha come autori e vittime soggetti minorenni, occorre soffermarsi sulla disciplina della responsabilità penale del minore autore del reato.
Il nostro codice penale, all’articolo 97, esclude in via assoluta l’imputabilità dei minori di quattordici anni, mentre impone di valutare in concreto la capacità di intendere e volere del reo d’età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, prevedendo comunque, in caso di ritenuta imputabilità, un trattamento sanzionatorio mitigato, come previsto dall’articolo 98 del codice penale.
Ad ogni modo, il ricorso all’applicazione della pena nei confronti del reo minorenne deve costituire l’extrema ratio, in quanto lo stesso legislatore impone il ricorso in primis ad istituti rieducativi, con obiettivi premiali e di rieducazione del giovane.
Dal punto di vista della tutela sul piano civile, va ritenuto come ciascuna delle condotte riconducibili al fenomeno del cyberbullismo sia idonea a cagionare pregiudizi alla vittima, suscettibili di valutazione sotto il profilo del danno, patrimoniale e non patrimoniale.
Nel caso di autore minorenne, potrà porsi il problema dell’eventuale responsabilità dei soggetti tenuti alla loro vigilanza e alla loro educazione, ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del codice civile.
Ove ciò sia accertato, i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta culpa in educando, come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio, così come sarà ritenuto responsabile l’insegnante ai sensi dell’articolo 2048 codice civile e dellarticolo 61 della Legge n. 312 del 1980 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente). In base a queste norme gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi dal fatto illecito degli allievi, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
A questo proposito, un distinguo va operato a seconda che si tratti di scuola pubblica o scuola privata. Nel primo caso la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Nel secondo caso, invece, sarà la proprietà dell’istituto a risponderne.
Gli insegnanti potranno essere chiamati a rispondere personalmente solo in caso di azione di rivalsa, per dolo o colpa grave, da parte dell’amministrazione.

7. È possibile difendersi dal cyberbullismo?

Dalla disamina del fenomeno è chiaro come tali condotte impattino principalmente sul lato emotivo e psicologico della vittima, rendendola debole al punto da diminuirne o annientarne le capacità di difesa.
La legge offre strumenti di tutela per contrastare comportamenti (espressione di una crescente criminalità minorile) che, ad avviso di chi scrive, impongono una rivisitazione del sistema sanzionatorio rivolto ai minori, ad oggi connotato da aspetti fin troppo benevoli e poco incisivi.
In conseguenza di questa impostazione tollerante, la vittima si ritrova a svolgere il compito più duro, quello della raccolta prove, tenendo copia dei messaggi ricevuti, bloccando gli autori sui social o sulle chat di gruppo, conservando gli screenshot delle conversazioni denigratorie.
È pur vero che è possibile chiedere a Google la rimozione dei contenuti nocivi o persecutori presenti nel web. Ma il metodo di difesa principale è trovare il coraggio di denunciare il fenomeno, chiedere giustizia e non piegarsi di fronte alle minacce.

8. Conclusioni

Il diffondersi di fenomeni come bullismo, cyberbullismo, revenge porn ed altri, soprattutto in questo periodo di distanziamento che impone il ricorso obbligatorio alla tecnologia per le comunicazioni, testimonia la decadenza della cultura del rispetto dei diritti altrui e la scarsa considerazione che la maggior parte degli individui manifesta per il prossimo. La ridotta o inesistente socialità imposta dall’emergenza potrebbe aver favorito, per alcuni versi, la perpetrazione di tali reati.

cyberbullismo

Indice

1. Il fenomeno è in crescita esponenziale: analisi della fattispecie e strumenti di tutela
2. Cosa è il cyber bullismo
3. Definizione
4. Le caratteristiche del cyberbullismo
5. Il cyberbullismo come reato
6. Le tutele sul piano civile e penale
7. È possibile difendersi dal cyberbullismo?
8. Conclusioni

1. Il fenomeno è in crescita esponenziale: analisi della fattispecie e strumenti di tutela

Mai come in questi mesi tutto passa attraverso il web: chiacchiere con gli amici, “aperichat”, relazioni a distanza, ecc., con disagi e condizionamenti amplificati da una reclusione che ha moltiplicato videochat, smart working e didattica online.
Le moderne tecnologie ed internet hanno guadagnato spazio nella quotidianità di ognuno, modificando radicalmente i modi di comunicare e le peculiarità dell’interagire interpersonale, caratterizzando fortemente il vivere sociale delle giovani generazioni. Tutto ciò, insieme a celerità e gratuità delle comunicazioni e delle informazioni, rappresenta una vera e propria rivoluzione.
Le nuove opportunità di comunicazione, condivisione e scambio di opinioni, possibili grazie al diffuso e generalizzato accesso alla rete, hanno visto l’incremento di diversi fenomeni di aggressione virtuale e molestie, il più noto dei quali è il cyberbullismo.

2. Cosa è il cyber bullismo

Il cyberbullismo è una forma di violenza e prepotenza virtuale attuata attraverso internet e le tecnologie digitali. Il fenomeno è in crescita: abbiamo assistito perfino a video osceni durante le lezioni online, violenze verbali contro docenti e studenti connessi. Come il bullismo tradizionale, si tratta di forme di oppressione reiterate nel tempo, perpetrate da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di un’altra percepita come più debole, individuata in genere nel gruppo dei pari.
Per la peculiarità dei tratti distintivi di tale fenomeno e per le modalità attraverso cui si manifesta, il legislatore è intervenuto emanando una apposita normativa.

3. Definizione

La Legge n. 71 del 2017 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la definizione di cyberbullismo, indicato come «Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo» (Art. 1- Comma 2).

4. Le caratteristiche del cyberbullismo

Il cyberbullismo possiede una serie di caratteristiche specifiche:

  • la pervasività, consentita dalla tecnologia usata;
  • l’anonimato e la volontarietà dell’aggressione;
  • l’ampiezza di portata, grazie alla quale i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti, diventando virali e a diffusione incontrollata.

Il cyberbullismo non si manifesta con un contatto diretto, faccia a faccia: il bullo non è una presenza fisica, ma un nickname. Ciò favorisce l’anonimato e l’irresponsabilità. Ma anche, molto spesso, postare un video in rete è un modo per amplificare le proprie imprese, ottenere apprezzamenti da una platea molto vasta e, di conseguenza, sentirsi leader.
A differenza di quanto accade con il bullismo tradizionale, il cyberbullo non riceve il feed-back immediato delle proprie azioni, non vede istantaneamente il dolore e i danni causati dalla propria condotta né può percepirne subito le conseguenze.

5. Il cyberbullismo come reato

Sebbene il fenomeno del cyberbullismo non sia disciplinato alla stregua di un vero e proprio reato, diverse fattispecie di reato sono ad esso ascrivibili, per la natura plurioffensiva del fenomeno analizzato.
 Ai sensi dell’articolo 595 del codice penale può aversi il reato di diffamazione ogni qualvolta vi sia l’invio di messaggi di contenuto denigratorio attraverso servizi di messaggistica, chat, forum o social network, circostanza aggravata dal fatto che, per giurisprudenza ormai costante, molte delle più diffuse forme di interazione sul web costituiscono «mezzi di pubblicità» in grado di provocare una più ampia diffusione del contenuto diffamatorio, giustificando così un più severo trattamento sanzionatorio.
Per il contenuto minatorio o molesto dei messaggi inviati, si potrebbe configurare la contravvenzione di molestie o disturbo alle persone secondo l’articolo 660 del codice penale, o il delitto di minaccia ai sensi dell’articolo 612 del codice penale.
Qualora le condotte su descritte rivestano il carattere della sistematicità, determinando un significativo pregiudizio alla serenità della persona offesa, causando un severo turbamento nella psiche e nella vita, si ritiene integrato il più grave reato di atti persecutori o stalking, disciplinato dall’articolo 612 – bis del codice penale.
Inoltre, potrebbe ravvisarsi il reato di sostituzione di persona ai sensi dell’articolo 494 del codice penale, qualora il bullo si spacci sul web per un’altra persona, commettendo azioni illecite a suo nome.
Nei casi più gravi, non è da escludersi l’ipotesi del delitto di istigazione al suicidio, disciplinato dall’articolo 580 del codice penale.

6. Le tutele sul piano civile e penale

Il più delle volte il cyberbullismo ha conseguenze sia sul piano civile che su quello penale, come visto.
Considerando che la maggior parte degli episodi ha come autori e vittime soggetti minorenni, occorre soffermarsi sulla disciplina della responsabilità penale del minore autore del reato.
Il nostro codice penale, all’articolo 97, esclude in via assoluta l’imputabilità dei minori di quattordici anni, mentre impone di valutare in concreto la capacità di intendere e volere del reo d’età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, prevedendo comunque, in caso di ritenuta imputabilità, un trattamento sanzionatorio mitigato, come previsto dall’articolo 98 del codice penale.
Ad ogni modo, il ricorso all’applicazione della pena nei confronti del reo minorenne deve costituire l’extrema ratio, in quanto lo stesso legislatore impone il ricorso in primis ad istituti rieducativi, con obiettivi premiali e di rieducazione del giovane.
Dal punto di vista della tutela sul piano civile, va ritenuto come ciascuna delle condotte riconducibili al fenomeno del cyberbullismo sia idonea a cagionare pregiudizi alla vittima, suscettibili di valutazione sotto il profilo del danno, patrimoniale e non patrimoniale.
Nel caso di autore minorenne, potrà porsi il problema dell’eventuale responsabilità dei soggetti tenuti alla loro vigilanza e alla loro educazione, ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del codice civile.
Ove ciò sia accertato, i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta culpa in educando, come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio, così come sarà ritenuto responsabile l’insegnante ai sensi dell’articolo 2048 codice civile e dellarticolo 61 della Legge n. 312 del 1980 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente). In base a queste norme gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi dal fatto illecito degli allievi, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
A questo proposito, un distinguo va operato a seconda che si tratti di scuola pubblica o scuola privata. Nel primo caso la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Nel secondo caso, invece, sarà la proprietà dell’istituto a risponderne.
Gli insegnanti potranno essere chiamati a rispondere personalmente solo in caso di azione di rivalsa, per dolo o colpa grave, da parte dell’amministrazione.

7. È possibile difendersi dal cyberbullismo?

Dalla disamina del fenomeno è chiaro come tali condotte impattino principalmente sul lato emotivo e psicologico della vittima, rendendola debole al punto da diminuirne o annientarne le capacità di difesa.
La legge offre strumenti di tutela per contrastare comportamenti (espressione di una crescente criminalità minorile) che, ad avviso di chi scrive, impongono una rivisitazione del sistema sanzionatorio rivolto ai minori, ad oggi connotato da aspetti fin troppo benevoli e poco incisivi.
In conseguenza di questa impostazione tollerante, la vittima si ritrova a svolgere il compito più duro, quello della raccolta prove, tenendo copia dei messaggi ricevuti, bloccando gli autori sui social o sulle chat di gruppo, conservando gli screenshot delle conversazioni denigratorie.
È pur vero che è possibile chiedere a Google la rimozione dei contenuti nocivi o persecutori presenti nel web. Ma il metodo di difesa principale è trovare il coraggio di denunciare il fenomeno, chiedere giustizia e non piegarsi di fronte alle minacce.

8. Conclusioni

Il diffondersi di fenomeni come bullismo, cyberbullismo, revenge porn ed altri, soprattutto in questo periodo di distanziamento che impone il ricorso obbligatorio alla tecnologia per le comunicazioni, testimonia la decadenza della cultura del rispetto dei diritti altrui e la scarsa considerazione che la maggior parte degli individui manifesta per il prossimo. La ridotta o inesistente socialità imposta dall’emergenza potrebbe aver favorito, per alcuni versi, la perpetrazione di tali reati.