Indice
1. Indennità di maternità
2. Congedo anticipato
3. Adozione e affidamento
4. Parto prematuro
5. Congedo obbligatorio per il papà lavoratore dipendente
6. Congedo obbligatorio per la mamma lavoratrice iscritta alla gestione separata INPS
7. Congedo obbligatorio per la mamma lavoratrice autonoma
8. Novità dalla legge di bilancio 2022
1. Indennità di maternità
La legge stabilisce che le lavoratrici dipendenti abbiano diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità. La lavoratrice ha diritto all’indennità per astensione obbligatoria per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui: il bambino sia nato morto, sia deceduto successivamente al parto o ci sia stata una interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.
La domanda va presentata all’INPS nei due mesi precedenti la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità. Prima del periodo di congedo, alla lavoratrice è richiesto di far pervenire all’INPS il certificato medico che attesta lo stato di gravidanza per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, che provvede con l’invio telematico.
La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.
La lavoratrice può scegliere di posticipare l’inizio del congedo di maternità, astenendosi dal lavoro un mese prima della data presunta del parto e aggiungere il periodo non fruito al periodo successivo al parto, portandolo da 3 a 4 mesi. Per usufruire di questa possibilità il medico deve attestare che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Infine, l’articolo1, comma 485, della legge 145/2018 (legge bilancio 2019) ha previsto un’alternativa al tradizionale congedo di maternità (2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto) riconoscendo la possibilità per le lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, per 5 mesi. Anche in questo caso il medico deve attestare che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tale certificazione deve specificare l’assenza di pregiudizio per la salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.
2. Congedo anticipato
La lavoratrice in stato di gravidanza, ha diritto al congedo anticipato rispetto al periodo stabilito precedente al parto per i seguenti motivi:
- gravi complicanze della gestazione;
- quando è affetta da una malattia che la gestazione potrebbe rendere più grave;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute tali da pregiudicare la salute della donna e del bambino.
La richiesta di astensione anticipata va indirizzata all’Ispettorato del Lavoro che, in condizioni particolari e su segnalazione del datore di lavoro, ha anche la facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro fino al settimo mese successivo al parto.
3. Adozione e affidamento
In caso di adozione il congedo di maternità può essere fruito nei 5 mesi successivi all’arrivo del minore in famiglia. Seppur parzialmente, è possibile usufruirne prima dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla madre di svolgere le pratiche all’estero.
Il congedo spetta anche in caso di affidamento non a scopo adottivo per un periodo di 3 mesi e può essere fruito entro 5 mesi decorrenti dalla data dall’affidamento.
4. Parto prematuro
La madre lavoratrice ha diritto per intero al periodo di congedo per maternità: qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto anche qualora la somma dei periodi superi il limite complessivo di 5 mesi.
5. Congedo obbligatorio per il papà lavoratore dipendente
La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo per il padre.
Possono fruire del congedo obbligatorio i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese dalla nascita (o dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione nazionale o internazionale) oppure dall’affidamento. Le giornate di congedo possono essere godute quindi anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché sempre entro il limite temporale indicato.
Le giornate possono essere godute anche in via non continuativa. Al padre è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione.
Per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l’articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha portato a sette il numero dei giorni di congedo obbligatorio per il padre.
Per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la legge di bilancio 2021 ha portato a dieci il numero dei giorni di congedo obbligatorio e ha ampliato la tutela del congedo stesso prevedendone la fruizione anche nel caso di morte perinatale del figlio.
6. Congedo obbligatorio per la mamma lavoratrice iscritta alla gestione separata INPS
Le regole sulla maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’INPS si differenziano per alcuni versi dal regime previsto per le lavoratrici dipendenti.
Per accedere al congedo di maternità e alla relativa indennità sono necessari di seguenti requisiti:
- iscrizione in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS;
- avere almeno un mese di contributi versati nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto e avere versato per il medesimo mese l’aliquota aggiuntiva dell’0,72% prevista dalla norma.
Se sono presenti questi requisiti la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità di maternità pari all’80% del reddito. Il periodo complessivo nel quale l’indennità è percepibile è pari a 5 mesi, due prima del parto e tre dopo il parto; tali periodi sono fruibili in maniera flessibile con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti.
A differenza delle lavoratrici dipendenti, non è necessario astenersi dal lavoro per percepire l’indennità e l’indennità è corrisposta direttamente dall’INPS e non anticipata dal committente.
Anche le lavoratrici libere professioniste hanno diritto all’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria, ovvero 5 mesi (2 mesi prima del parto e 3 dopo il parto) con sempre il riconoscimento di un’indennità pari all’80% dei compensi professionali dichiarati nell’anno precedente l’evento, commisurata su 5 mesi (quindi 5/12 dell’80% del reddito dell’anno precedente). È comunque previsto un importo minimo, per le professioniste con un volume di affari basso. In questo caso, l’indennità di maternità sarà commisurata all’80% di 5 mesi del salario minimo giornaliero previsto dalla legge per la qualifica di impiegato. L’indennità è erogata direttamente dalle Casse di previdenza e assistenza. La domanda va presentata alla cassa di appartenenza, a partire dal sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto (ogni gestione previdenziale può prevedere, comunque, termini differenti).
7. Congedo obbligatorio per la mamma lavoratrice autonoma
Alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni autonome INPS spetta il congedo di maternità obbligatoria di 5 mesi (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto) come per le lavoratrici dipendenti con riconoscimento dell’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta. Le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni autonome INPS, trasmettono la domanda all’INPS a parto avvenuto.
8. Novità dalla legge di bilancio 2022
La legge 30 dicembre 2021, n. 23 ha previsto l’estensione dell’indennità di maternità per un ulteriore periodo di 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità ovvero dopo i 5 mesi di maternità maternità/paternità canonici. Per poterli richiedere è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.