Immissioni rumorose e normale tollerabilità: la questione dell’oratorio a Palermo

Un oratorio “rumoroso” a Palermo e il difficile rapporto con i vicini condominii hanno dato vita ad una controversia che ha avuto un discreto risalto mediatico. Un’ordinanza emessa in occasione di un reclamo cautelare ha indotto i Giudici del Tribunale di Palermo ad un’accurata ponderazione degli interessi di rilievo costituzionale in gioco.

Oratorio

Nel dicembre 2019 il Tribunale Civile di Palermo, in accoglimento del ricorso di alcuni condomini di un palazzo vicino ad un oratorio, aveva, di fatto, reso impossibili le attività sportive, considerate troppo rumorose.
La decisione: niente pallone in assenza dei lavori di adeguamento per insonorizzare le mura del campetto. Opere per migliaia di euro quelle necessarie per trasformare il campo in una bolla di gommapiuma.
Il Giudice nella sua pronuncia parlava di «attuale intollerabilità delle attività ricreative e ludiche» svolte dall’oratorio e così vietava lo svolgimento di qualsiasi attività ludica o ricreativa che implicasse l’impiego di palloni negli spazi esterni della parrocchia e dell’oratorio in assenza di porte da gioco calcistico regolarmente munite di reti, distanti almeno un metro e mezzo dalle pareti dell’oratorio e di barriere perimetrali in gommapiuma.
In sostanza la pratica ludica era stata limitata ad un solo sport per volta e con l’impiego di una sola palla.
Avverso tale “drastica” decisione l’oratorio ha proposto reclamo e lo scorso 17 Febbraio la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Palermo lo ha accolto parzialmente dando, sì, delle prescrizioni, ma meno stringenti. Ad esempio è scritto che «è consentito il gioco del basket soltanto due volte alla settimana e gli incontri non avranno mai una durata superiore ad un’ora e mezza ciascuno… è consentito organizzare attività sportive serali solo nella stagione invernale (da Ottobre a Maggio), ma mai più di due volte al mese e mai in giorni diversi dal venerdì o sabato e tali attività mai potranno protrarsi oltre le ore 22:00».
Si potrà, dunque, giocare, usando il rispetto dovuto a chi ha diritto alla siesta pomeridiana, alla tutela della salute e alla pace serale.
«Tali attività ludico-ricreative – hanno scritto infatti i giudici nell’ordinanza – non mirano a realizzare un lucro dell’ente o a soddisfare altre specie di interessi egoistici individuali o di gruppo ma, nel segno del principio di sussidiarietà orizzontale (articolo 118 della Costituzione), concorrono alla realizzazione di un interesse generale (l’assistenza sociale) che il Costituente ha voluto si iscrivesse fra i compiti di spettanza politica dello Stato pluralista (articolo 38 della Costituzione
Secondo i giudici, che riconoscono dunque il valore educativo dell’oratorio, va tutelata anche la posizione di chi, abitando a ridosso del campetto, deve godere della necessaria tranquillità domestica.
Un bell’esempio di bilanciamento di interessi delle parti illuminato dal principio di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità (articolo 3 della Costituzione).
I bambini dell’oratorio di Palermo potranno ancora rincorrere un pallone e sognare, ma senza fare troppo “rumore”.

oratorio

Nel dicembre 2019 il Tribunale Civile di Palermo, in accoglimento del ricorso di alcuni condomini di un palazzo vicino ad un oratorio, aveva, di fatto, reso impossibili le attività sportive, considerate troppo rumorose.
La decisione: niente pallone in assenza dei lavori di adeguamento per insonorizzare le mura del campetto. Opere per migliaia di euro quelle necessarie per trasformare il campo in una bolla di gommapiuma.
Il Giudice nella sua pronuncia parlava di «attuale intollerabilità delle attività ricreative e ludiche» svolte dall’oratorio e così vietava lo svolgimento di qualsiasi attività ludica o ricreativa che implicasse l’impiego di palloni negli spazi esterni della parrocchia e dell’oratorio in assenza di porte da gioco calcistico regolarmente munite di reti, distanti almeno un metro e mezzo dalle pareti dell’oratorio e di barriere perimetrali in gommapiuma.
In sostanza la pratica ludica era stata limitata ad un solo sport per volta e con l’impiego di una sola palla.
Avverso tale “drastica” decisione l’oratorio ha proposto reclamo e lo scorso 17 Febbraio la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Palermo lo ha accolto parzialmente dando, sì, delle prescrizioni, ma meno stringenti. Ad esempio è scritto che «è consentito il gioco del basket soltanto due volte alla settimana e gli incontri non avranno mai una durata superiore ad un’ora e mezza ciascuno… è consentito organizzare attività sportive serali solo nella stagione invernale (da Ottobre a Maggio), ma mai più di due volte al mese e mai in giorni diversi dal venerdì o sabato e tali attività mai potranno protrarsi oltre le ore 22:00».
Si potrà, dunque, giocare, usando il rispetto dovuto a chi ha diritto alla siesta pomeridiana, alla tutela della salute e alla pace serale.
«Tali attività ludico-ricreative – hanno scritto infatti i giudici nell’ordinanza – non mirano a realizzare un lucro dell’ente o a soddisfare altre specie di interessi egoistici individuali o di gruppo ma, nel segno del principio di sussidiarietà orizzontale (articolo 118 della Costituzione), concorrono alla realizzazione di un interesse generale (l’assistenza sociale) che il Costituente ha voluto si iscrivesse fra i compiti di spettanza politica dello Stato pluralista (articolo 38 della Costituzione
Secondo i giudici, che riconoscono dunque il valore educativo dell’oratorio, va tutelata anche la posizione di chi, abitando a ridosso del campetto, deve godere della necessaria tranquillità domestica.
Un bell’esempio di bilanciamento di interessi delle parti illuminato dal principio di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità (articolo 3 della Costituzione).
I bambini dell’oratorio di Palermo potranno ancora rincorrere un pallone e sognare, ma senza fare troppo “rumore”.