Occorre brevemente sapere che i filosofi delle mente si dividono tra riduzionisti puri, eliminativisti e dualisti. I primi ritengono che la coscienza sia il mero prodotto dell’attività cerebrale e il libero arbitrio soltanto un’illusione e, in proposito, si parla di neoriduzionismo o neolombrosianesimo.
Una seconda categoria, simile alla precedente, riguarda i c.d. eliminativisti, secondo i quali la mente emergendo dal cervello non possa essere studiata come un’entità indipendente dal corpo e, pertanto, può essere analizzata esclusivamente tramite l’osservazione dei comportamenti e delle attività neurali; infine i dualisti che sostengono il dualismo mente e cervello, l’idea di coscienza individuale, e la teoria della c.d. “mente estesa”, secondo la quale la mente non costituisce il mero complesso di neuroni e neurotrasmettitori, ma comprende tutti gli strumenti decisionali acquisiti tramite la conoscenza e l’ambiente circostante.
L’approccio degli esperti di diritto nei confronti delle neuroscienze è anch’esso diversificato e non privo di posizioni estreme, caratterizzate o da un rifiuto totale o, all’opposto, da una cieca fiducia nelle nuove conoscenze. Soprattutto in riferimento al tema del libero arbitrio, si riscontrano le maggiori preoccupazioni della dottrina: si teme che, riconoscendo la determinazione biologica dei comportamenti del soggetto, si finisca per ridurre la condotta illecita a meri fenomeni patologici e, di conseguenza, venga meno il significato consapevole alle azioni. Infatti, proprio l’assenza di distinzione fra fatti e valori, ossia tra ciò che si attiva nel cervello e la decisione assunta sulla base di una scala di valori, è la critica maggiormente mossa agli scienziati riduzionisti, ritendendo, all’opposto, che gli esseri umani non siano solo i loro cervelli bensì che le decisioni vengano adottate razionalmente su una scala di valori culturalmente assunti.
Tuttavia, come precedentemente riassunto, anche all’interno del campo delle neuroscienze convivono posizioni diverse; la parte più moderata non esclude il libero arbitrio, ma afferma che questo può essere condizionato anche da fattori biologici, oltre che ambientali e sociologici. Questo filone di neuroscienziati non attribuisce agli aspetti biologici valore di causa, ma di condizionamento; in altri termini, chi presenta delle anomalie in determinate regioni cerebrali può riscontrare maggiori difficoltà a gestire i propri impulsi, ma ciò non significa che non sia completamente in grado di interrompere le azioni iniziate impulsivamente e che, soprattutto, non possa prevenirle, una volta assunta la consapevolezza del proprio deficit; pertanto, qualora il libero arbitrio di un soggetto fosse ancora più ridotto del normale, questi può aumentare il proprio campo d’azione utilizzando strategie per affrontare gli eventi: ciò che esula dal libero arbitrio può essere gestito tramite la norma e l’esperienza.
In conclusione, partendo dal presupposto che gli esseri umani non siano determinati esclusivamente dal cervello, ma anche dalla propria storia, è pacifico e compatibile con il libero arbitrio – cardine ai fini dell’imputabilità – affermare che il cervello stesso abbia una potenzialità morale, tendenzialmente comune a tutti gli uomini, che però varia in base alle situazioni e agli ambienti culturali in cui il soggetto si ritrova.
Neuroscienze e vizio di mente
Il mondo della scienza medica vive un notevole momento di crisi, in particolar modo, riscontra delle difficoltà nel definire le nuove forme di infermità, valide per l’operatività degli artt. 88 e 89 c.p., in quanto i disturbi di personalità spesso si manifestano in maniera transitoria e difficilmente sono nosograficamente[2] inquadrabili.
In primo luogo, è necessario distinguere i due piani di giudizio di imputabilità: la diagnosi del disturbo e la valutazione della sua incidenza sulla capacità di intendere e di volere a cui si aggiunge, come chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite nel 2005[3], l’intensità e la gravità del disturbo quali presupposti necessari perché sia esclusa totalmente o parzialmente la capacità di intendere e di volere. Si può affermare che le neuroscienze, a livello di diagnosi di malattia mentale, offrono il maggior contributo sotto il profilo penale, poiché possono effettivamente rendere più oggettiva la valutazione peritale; a differenza delle diagnosi basate sul DSM, che riguardano anch’esse la prima fase del giudizio di imputabilità, le tecniche di neuroimmagine[4] consentono anche un riscontro dimensionale dei disturbi.
Le neuroscienze, infatti, possono sostenere ipotesi, dotate di una più alta scientificità, che permettono di mettere in luce quali siano le condizioni di vulnerabilità e gli elementi di rischio che aumentano statisticamente la possibilità del comportamento antisociale. Tuttavia, sempre la citata sentenza ha escluso che qualsiasi disturbo della personalità sia considerabile infermità: occorre che, oltre che questo si manifesti in maniera così grave da assumere valore di malattia, sussista il nesso eziologico fra tale disturbo e il tipo di reato; in relazione a questa condizione, l’indizio neuroscientifico non è sufficiente: non è infatti automaticamente riscontrabile il rapporto causa ed effetto in presenza di un disturbo.
In conclusione, è pacifico affermare che, in caso di vizio di mente, un disturbo mentale produca un’anomalia comportamentale che può precedere, accompagnare e seguire il reato di diversa gravità, a seconda dell’effettiva incidenza sulle singole funzioni psichiche; di conseguenza le tecniche della neuroscienza possono realmente aiutare a comprendere il valore dell’infermità presente nel soggetto, offrendo al giudice una prova scientificamente più credibile su cui basare il suo giudizio e anche una maggior comprensione dell’essere umano.
Neuroscienze e maturità
In base alla disciplina del codice penale Rocco, la maturità del soggetto viene presunta al compimento della maggiore età, mentre è accertata, caso per caso, dopo i quattordici anni e completamente esclusa negli anni precedenti ai quattordici.
Le indagini neuroscientifiche, avvalendosi principalmente della risonanza magnetica strutturale, hanno analizzato i cambiamenti nel volume della sostanza cerebrale dall’infanzia all’età adulta; in particolar modo si è notato che le aree preposte alla capacità di intendere e di volere risultano ancora immature durante l’adolescenza e che il cervello continua a maturare oltre i venti anni in quelle parti che controllano l’impulsività, il giudizio, la pianificazione del futuro e la previsione delle conseguenze. In particolar modo l’area dei lobi frontali che si occupa del controllo sull’aggressività raggiunge la maturazione solo con l’età adulta.
Sotto il profilo giuridico, invece, la maturità è presente nel soggetto minore quando questi mostri una adeguata coscienza e quindi una capacità di distinguere il lecito dall’illecito, orientando le proprie scelte in modo conforme ai valori giuridico-sociali; di conseguenza, se è stato dimostrato con evidenza che il cervello continua a svilupparsi oltre la soglia richiesta dall’imputabilità, risulterebbe essere ancora più irragionevole pretendere che un adolescente, eventualmente imputabile oltre i quattordici anni, ponga in essere comportamenti maturi e ponderati.
In conclusione, anche nei confronti dei minorenni le scoperte delle neuroscienze possono offrire ulteriori e più precise informazioni sul concetto di maturità sotto il profilo biologico, da interpretare con quelle variabili sociali e psicologiche che caratterizzano lo specifico minore e il corrispondente giudizio in sede processuale.
Neuroscienze e processo penale
Le neuroscienze si avvalgono di peculiari tecnologie che consentono di vedere le parti del cervello che si attivano o si disattivano quando si compie un’azione: studiano, quindi, il legame fra i meccanismi cerebrali e la condotta umana. Al contempo, poichè il comportamento umano si concretizza nella commissione di reati oggetto del processo penale, le tecniche neuroscientifiche possono offrire in sede giudiziaria prove più sofisticate e più scientifiche su cui basare il giudizio.
Tuttavia, si rendono necessarie delle precisazioni: in primo luogo, si tratta di tecniche che, per quanto attiene all’ambito giudiziario, si trovano ancora in fase sperimentale; in secondo luogo, le tecnologie neuroscientifiche contribuiscono ad accertare la presenza di una certa patologia mentale in maniera certa, oggettiva e verificabile, ma non sono in grado di esaurire la soluzione riferita al giudizio di imputabilità per vizio di mente.
Determinare con chiarezza e assoluta certezza il concetto di capacità di intendere e di volere è, da un lato, fondamentale ai fini dell’imputabilità, ma, dall’altro, estremamente complesso in riferimento al momento della commissione del fatto: in particolar modo, circa l’accertamento della sussistenza del nesso eziologico fra l’incapacità, dovuta da vizio di mente e lo specifico fatto.
All’intrinseco problema ab origine del concetto di imputabilità si è aggiunta la crisi della scienza psichiatrica: quest’ultima, ormai lontana dalla concezione positivista dell’800, si presenta non priva di incertezze, bensì consapevole dei propri limiti e della propria fallibilità. L’impossibilità di una definizione di infermità, concetto che dal 2005 ricomprende anche i disturbi della personalità in presenza di determinate condizioni, ha fatto sì che l’individuazione della malattia non avvenisse tout court di fronte all’esistenza di sintomi significativi, nosograficamente inquadrabili, ma che fosse necessario un accertamento in concreto. Il giudice, pertanto, consapevole delle difficoltà della psichiatria, non può che cambiare anch’egli atteggiamento: perdere quella fede ottocentesca nelle prove scientifiche, mettendole in discussione e soprattutto vagliarle attentamente, tenendo conto sia della loro attendibilità e validità astratta, sia dell’effettiva idoneità probatoria al caso concreto. Il giudice diviene garante del metodo e, di conseguenza, assume un compito più complesso, soprattutto quando vengono introdotte nel processo tecnologie, quali quelle delle neuroscienze, che non godono della generale approvazione da parte della stessa comunità scientifica.
Le tecniche di neuroscienza consentono di visualizzare concretamente il funzionamento del cervello, sottolineando le correlazioni fra l’azione e le aree neurali; scoperte che spesso sono state estremizzate, considerandole come una rivisitazione deterministica neo-lomborsiana; se si assumono le prove di un deficit a livello neurologico come causazione dell’azione e di conseguenza si esclude completamente la presenza del libero arbitrio nel soggetto che presenti anomalie cerebrali, si finisce per negare completamente la capacità di autodeterminazione e la sua colpevolezza; conseguentemente verrebbe meno la rimproverabilità del soggetto, cardine dell’istituto dell’imputabilità penale in senso normativo.
Se viene assunta come veritiera ed univoca tale interpretazione, è più che comprensibile l’atteggiamento fortemente critico di parte della dottrina penale; tuttavia, come evidenziato nel corso della trattazione, è un’interpretazione minoritaria all’interno dei neuroscienziati stessi e non condivisibile, anche secondo l’opinione di chi scrive.
Infatti, l’orientamento maggioritario, non nega la presenza del libero arbitrio, bensì ne dimostra paradossalmente l’esistenza: tramite le tecniche di neuroimmagine, si è potuto notare che – nonostante la presenza di anomalie – il campo di azione del soggetto, almeno quello inibitorio, sussiste; in altre parole, l’aver provato che l’azione nasca inconsapevolmente non preclude l’ultima parola da parte del soggetto sul compierla o meno.
Inoltre, uno dei grandi meriti delle neuroscienze è quello di aver evidenziato la plasticità cerebrale: il cervello, infatti, è in grado di cambiare la propria struttura e le proprie funzioni in base all’attività dei neuroni e può modificarsi a causa di una patologia o per aver subito traumi. In altre parole, si è dimostrato che il cervello presenta una struttura comune a ogni essere umano, ma che mantiene un potenziale di sviluppo e di modificazione che varia a seconda dei fattori esogeni e/o endogeni, vissuti personalmente dal soggetto. Oltre a ciò il concetto di responsabilità non è riscontrabile biologicamente: il cervello infatti non dispone di un’aerea specifica devoluta alla responsabilità; la responsabilità è un concetto meramente culturale. Tuttavia si può pacificamente affermare che, siccome ogni concezione deontologica, compresa quella di responsabilità, passa attraverso l’attività cerebrale che l’acquisisce e la elabora, il cervello abbia in sé un potenziale morale, che però varia a seconda del trascorso e delle esperienze soggettive.
Infine, per riassumere, le conoscenze offerte dalle neuroscienze, in tema di libero arbitrio, si limitano a considerare le anomalie cerebrali o eventuali lesioni lobofrontali come fattori influenti e non, quindi, determinanti sulla capacità di intendere e/o di volere.
Per quanto attiene all’atteggiamento del mondo del diritto – specialmente quello penale – confrontarsi con tali scoperte con eccessiva prudenza per i motivi sopra esposti non solo non è necessario, ma anche semplicemente non conveniente.
Infatti i casi giurisprudenziali, in particolar modo quello che ha investito il Tribunale di Como[5], hanno messo in luce in che modo e sotto quale profilo l’introduzione delle tecnologie neuroscientifiche sia un contributo rilevante nel definire il concetto di infermità e la sua effettiva incidenza sulla capacità di intendere e di volere.
In particolar modo hanno tracciato la corretta prospettiva verso cui orientarsi: avendo già assunto la consapevolezza della complessità di definire il concetto di infermità mentale (anche da parte della stessa scienza medica che ha proposto diversi paradigmi, spesso contrastanti fra loro), è necessario valutare le neuroscienze e la genetica come integrativi di ulteriori orientamenti in tema di malattia mentale. Come esposto nella motivazione della sentenza emessa dal G.U.P. di Como per giungere alla definizione di infermità, in riferimento al caso specifico, è imprescindibile un’analisi multifattoriale che coinvolge saperi scientifici diversi, che comprendono le scienze cognitive, le indagini di genetica comportamentale e infine le neuroscienze.
Pertanto, la soluzione più plausibile e condivisibile in tema dell’utilizzo delle neuroscienze ai fini del giudizio sull’imputabilità si presenta essere quella di usarle congiuntamente ad altre conoscenze per avere una più certa e definita prova dell’esistenza del vizio di mente; l’introduzione delle tecniche di neuroimmagine nel processo non deve comportare un cambiamento nel ruolo del giudice; egli infatti, non verrebbe sostituito dall’esperto in sede di giudizio, ma potrebbe avvalersi delle risultanze offerte da tali tecnologie, dopo averne controllato e valutato la validità scientifica e l’idoneità al caso concreto.
In conclusione, come è capitato precedentemente alla sociologia di subire forti riserve, così accade anche nei confronti delle neuroscienze, ma di fronte alle scoperte offerte e alla crisi della certezza psichiatrica, il mondo del diritto penale, soprattutto in ambito processuale, non può che prenderle quantomeno in considerazione; per quanto sia fondamentale che il diritto penale sia e resti stabile, diverso è affermare che rimanga statico: il diritto penale dovrebbe essere, invece, dinamico e al passo con i tempi e con le nuove scoperte, genetiche[6] e neuroscientifiche, che stanno caratterizzando la presente era.
[1] L’esperimento del ricercatore Benjamin Libet orientò la ricerca, negli anni ’70 dello scorso Secolo, verso i movimenti volontari. Lo studioso chiedeva ai volontari di muovere il polso e di comunicare il momento preciso in cui, secondo loro, avevano preso la decisione; scopo evidente era quello di osservare il preciso momento in cui il soggetto poneva in essere consapevolmente il movimento del polso.
Libet, analizzando gli encefalogrammi, scoprì che vi era un cambiamento elettrico dell’attività del cervello prima della decisione di compiere l’atto motorio; precisamente i risultati ottenuti hanno rilevato che il cervello inizia il processo 550 millisecondi prima dell’atto volontario, mentre la consapevolezza di compiere l’azione appare 15-200 millisecondi prima dell’azione stessa.
[2] Un modello che offre una concezione di infermità strettamente legata a quella di malattia mentale in senso rigorosamente clinico – psichiatrico. In questa ottica, possono essere ricompresi nella definizione di infermità soltanto quei disturbi psichici che siano dovuti ad anomalie di natura organica, come ad esempio le psicosi date da traumi cerebrali, ovvero senili ed ancora le oligofrenie. In altri termini, siamo in presenza di un disturbo qualificabile come malattia mentale soltanto se possa essere ricondotto in elencazioni nosografiche elaborate dalla medicina.
[3] La Corte, in sintonia con il paradigma psicologico, ha chiarito che gli artt. 88-89 c.p. devono essere letti in stesso rapporto sistematico o derivativo con la definizione generale dell’art.85, cosicché risulta irrilevante che la condizione mentale dell’autore rientri nel novero delle malattie espressamente indicate dai trattati di medicina; però ciò è valido soltanto quando si accerti in concreto che il disturbo sia idoneo a compromettere la capacità di intendere e di volere. Di conseguenza, anche i disturbi della personalità possono presentare “un’attitudine, condivisa scientificamente, a proporsi come cause idonee ad escludere o scemare grandemente, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere”
[4] Oltre la PEC e la fMRI, vengono utilizzate: l’elettroencefalogramma (EEG), la tomografia assiale computerizzata (TAC), la magnotoencefalografia (MEG), la tomografia computerizzata ed emissione di fotoni singoli (SPECT).
[5] G.U.P Como, 20 maggio 2011, n. 536
[6] Si pensi alla pedofilia: la scoperta, ad opera del gruppo di ricerca del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino, ha consentito di identificare una mutazione del gene della progranulina su un paziente che, all’età di 50 anni, aveva iniziato a manifestare comportamenti pedofili nei confronti della figlia. La progranulina è un fattore di crescita che regola numerose funzioni, tra cui lo sviluppo della differenziazione sessuale del cervello dalla vita intrauterina fino all’età adulta