Il danno biologico a seguito di sinistro stradale: accertamento e risarcimento

In seguito ad un incidente stradale è possibile che i danni subiti riguardino sia le cose che beni non suscettibili di valutazione economica. Dei danni materiali ne ho già parlato diffusamente in un mio precedente articolo che potete leggere qui.

Sinistro stradale

In questo articolo, invece, mi concentrerò su una diversa tipologia di danno, quello non patrimoniale che si verifica con maggiore frequenza nella circolazione stradale: si tratta, nello specifico, del cosiddetto danno biologico, ovverosia quello all’integrità psico-fisica della persona.

Il concetto di danno biologico

A partire dagli anni 70, il concetto di danno biologico è stato oggetto di numerosi dibattiti sia in giurisprudenza che in dottrina, fino a che il legislatore non ha fornito una definizione unitaria di tale fattispecie di danno che si è tradotta in una disciplina sulla sua risarcibilità e liquidazione.
Il concetto dal quale si deve partire è quello per cui il danno biologico, inteso quale danno alla salute della persona, deve essere tutelato trattandosi di diritto protetto dalla nostra Costituzione, in particolare ai sensi degli articoli 2, 3 e 32 secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Inoltre, in quanto danno non patrimoniale, deve essere risarcito a prescindere dalla capacità del danneggiato di produrre reddito.
Il risarcimento del danno biologico trova il suo fondamento nell’articolo 2059 del codice civile secondo cui “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

Il danno biologico ai sensi del Codice delle assicurazioni

Una definizione di danno biologico la si ritrova nel Codice delle assicurazioni private (decreto legge n. 209 del 2005) il quale all’articolo 138, secondo comma, lettera a) lo definisce come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

La quantificazione del danno biologico per incidente stradale

Ai sensi degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni, per garantire alle vittime di sinistro stradale un pieno ed equo risarcimento del danno non patrimoniale, uguale su tutto il territorio nazionale, sono state predisposte le seguenti apposite tabelle:

  • Tabelle invalidità permanente di lieve entità da incidente stradale: qui sono indicate tutte le lesioni dell’integrità psico-fisica della persona che comportano un’invalidità permanente compresa tra uno (1) e nove (9) punti percentuali;
  • tabella lesioni macropermanenti: contiene l’elenco delle menomazioni fisiche e psichiche della persona comprese tra dieci (10) e cento (100) punti di invalidità permanente.

Sul punto è doveroso precisare che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale, la Corte di Cassazione ha precisato che occorre fare riferimento al sistema delle tabelle; nello specifico, per la liquidazione delle invalidità cosiddette micropermanenti, il Codice delle assicurazioni private ha introdotto la tabella unica nazionale, mentre, nel caso delle macropermanenti, si ricorre alle tabelle elaborate in base alla prassi seguite nei diversi tribunali.
Atteso che nel tempo, le tabelle di Milano hanno assunto, di fatto, il ruolo di “guida” in quanto si è ritenuto contengano i criteri più idonei a consentire l’applicazione del principio di equità valutativa, evitando ingiustificate disparità di trattamento che causerebbero la violazione dell‘articolo 3 della Costituzione, la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto le medesime un valido criterio di valutazione equitativa delle lesioni di macropermanenti conseguenti alla circolazione.

L’accertamento del danno biologico

È compito del medico legale nel corso della visita medica accertare e descrivere la natura e l’entità delle lesioni riportate dal soggetto, valutare la durata dell’inabilità totale e parziale, indicare la percentuale di invalidità permanente riscontrata, verificare la sussistenza di danni estetici, valutare le eventuali ripercussioni del danno biologico sulla capacità lavorativa specifica del soggetto e la congruità delle spese mediche sostenute e di quelle eventualmente da sostenere per far fronte ai danni subiti.
Grazie all’utilizzo delle tabelle sopra descritte, il medico legale quantifica le lesioni fisiche riportate dal danneggiato nel sinistro stradale e determina una percentuale di invalidità permanente e un periodo di inabilità temporanea.
Questa procedura consente al danneggiato di quantificare con esattezza la richiesta economica da inoltrare alla Compagnia di Assicurazioni, che dovrà risarcirlo.

Come si calcola il risarcimento del danno biologico

L’entità del risarcimento da danno biologicova accertata tenuto conto di tre elementi:

  • l’età del danneggiato;
  • il grado percentuale di invalidità riscontrato;
  • il periodo di inabilità patito dal soggetto danneggiato.

Essendo, come detto, un danno di natura non patrimoniale, l’entità del risarcimento non sarà influenzata dalla professione svolta dall’individuo e dalla sua capacità di produrre reddito.
L’invalidità può essere permanente (calcolata in punti percentuali) e/o temporanea (calcolata in giorni di inabilità assoluta e parziale).
Eseguiti gli accertamenti medico legali, operate le opportune quantificazioni secondo i criteri descritti, il danneggiato potrà avanzare richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicurativa, che, alla luce del riconoscimento di tale danno provvederà a riconoscere il risarcimento dovuto.
Prima di inoltrare una richiesta di risarcimento del danno biologico alla Compagnia di Assicurazioni, è utile confrontarsi con il proprio legale di fiducia per una valutazione delle voci di danno risarcibili, in modo da formulare una richiesta congrua e per essere preparati ad una eventuale risposta insoddisfacente da parte dell’Assicurazione.

sinistro stradale

In questo articolo, invece, mi concentrerò su una diversa tipologia di danno, quello non patrimoniale che si verifica con maggiore frequenza nella circolazione stradale: si tratta, nello specifico, del cosiddetto danno biologico, ovverosia quello all’integrità psico-fisica della persona.

Il concetto di danno biologico

A partire dagli anni 70, il concetto di danno biologico è stato oggetto di numerosi dibattiti sia in giurisprudenza che in dottrina, fino a che il legislatore non ha fornito una definizione unitaria di tale fattispecie di danno che si è tradotta in una disciplina sulla sua risarcibilità e liquidazione.
Il concetto dal quale si deve partire è quello per cui il danno biologico, inteso quale danno alla salute della persona, deve essere tutelato trattandosi di diritto protetto dalla nostra Costituzione, in particolare ai sensi degli articoli 2, 3 e 32 secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Inoltre, in quanto danno non patrimoniale, deve essere risarcito a prescindere dalla capacità del danneggiato di produrre reddito.
Il risarcimento del danno biologico trova il suo fondamento nell’articolo 2059 del codice civile secondo cui “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

Il danno biologico ai sensi del Codice delle assicurazioni

Una definizione di danno biologico la si ritrova nel Codice delle assicurazioni private (decreto legge n. 209 del 2005) il quale all’articolo 138, secondo comma, lettera a) lo definisce come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

La quantificazione del danno biologico per incidente stradale

Ai sensi degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni, per garantire alle vittime di sinistro stradale un pieno ed equo risarcimento del danno non patrimoniale, uguale su tutto il territorio nazionale, sono state predisposte le seguenti apposite tabelle:

  • Tabelle invalidità permanente di lieve entità da incidente stradale: qui sono indicate tutte le lesioni dell’integrità psico-fisica della persona che comportano un’invalidità permanente compresa tra uno (1) e nove (9) punti percentuali;
  • tabella lesioni macropermanenti: contiene l’elenco delle menomazioni fisiche e psichiche della persona comprese tra dieci (10) e cento (100) punti di invalidità permanente.

Sul punto è doveroso precisare che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale, la Corte di Cassazione ha precisato che occorre fare riferimento al sistema delle tabelle; nello specifico, per la liquidazione delle invalidità cosiddette micropermanenti, il Codice delle assicurazioni private ha introdotto la tabella unica nazionale, mentre, nel caso delle macropermanenti, si ricorre alle tabelle elaborate in base alla prassi seguite nei diversi tribunali.
Atteso che nel tempo, le tabelle di Milano hanno assunto, di fatto, il ruolo di “guida” in quanto si è ritenuto contengano i criteri più idonei a consentire l’applicazione del principio di equità valutativa, evitando ingiustificate disparità di trattamento che causerebbero la violazione dell‘articolo 3 della Costituzione, la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto le medesime un valido criterio di valutazione equitativa delle lesioni di macropermanenti conseguenti alla circolazione.

L’accertamento del danno biologico

È compito del medico legale nel corso della visita medica accertare e descrivere la natura e l’entità delle lesioni riportate dal soggetto, valutare la durata dell’inabilità totale e parziale, indicare la percentuale di invalidità permanente riscontrata, verificare la sussistenza di danni estetici, valutare le eventuali ripercussioni del danno biologico sulla capacità lavorativa specifica del soggetto e la congruità delle spese mediche sostenute e di quelle eventualmente da sostenere per far fronte ai danni subiti.
Grazie all’utilizzo delle tabelle sopra descritte, il medico legale quantifica le lesioni fisiche riportate dal danneggiato nel sinistro stradale e determina una percentuale di invalidità permanente e un periodo di inabilità temporanea.
Questa procedura consente al danneggiato di quantificare con esattezza la richiesta economica da inoltrare alla Compagnia di Assicurazioni, che dovrà risarcirlo.

Come si calcola il risarcimento del danno biologico

L’entità del risarcimento da danno biologicova accertata tenuto conto di tre elementi:

  • l’età del danneggiato;
  • il grado percentuale di invalidità riscontrato;
  • il periodo di inabilità patito dal soggetto danneggiato.

Essendo, come detto, un danno di natura non patrimoniale, l’entità del risarcimento non sarà influenzata dalla professione svolta dall’individuo e dalla sua capacità di produrre reddito.
L’invalidità può essere permanente (calcolata in punti percentuali) e/o temporanea (calcolata in giorni di inabilità assoluta e parziale).
Eseguiti gli accertamenti medico legali, operate le opportune quantificazioni secondo i criteri descritti, il danneggiato potrà avanzare richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicurativa, che, alla luce del riconoscimento di tale danno provvederà a riconoscere il risarcimento dovuto.
Prima di inoltrare una richiesta di risarcimento del danno biologico alla Compagnia di Assicurazioni, è utile confrontarsi con il proprio legale di fiducia per una valutazione delle voci di danno risarcibili, in modo da formulare una richiesta congrua e per essere preparati ad una eventuale risposta insoddisfacente da parte dell’Assicurazione.