Premessa: l’unione civile
In Italia per le coppie omosessuali esiste dal 2016, da quando è stato introdotto con la cosiddetta Legge Cirinnà (legge 76/2016) un istituto giuridico molto simile al matrimonio, ovvero l’unione civile, che consente alla coppia di acquisire reciprocamente una serie di diritti e doveri analoghi a quelli derivanti, tradizionalmente, dal matrimonio, come ad esempio l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, la contribuzione ai bisogni della famiglia, ecc.
Per potersi unire civilmente i presupposti sono la maggiore età e l’appartenenza allo stesso sesso. Come per il matrimonio, è necessario, altresì, che ciascun partner sia capace di intendere e di volere e che goda della libertà di stato (nel senso che non deve essere già sposato oppure unito civilmente con altre persone).
Il divieto della PMA per le coppie omossessuali
La Procreazione medicalmente assistita (PMA), comunemente detta “fecondazione artificiale”, è l’insieme delle tecniche utilizzate per aiutare il concepimento in tutte le coppie, nei casi in cui il concepimento naturale è impossibile o estremamente remoto e nei casi in cui altri interventi farmacologici e/o chirurgici risultino inadeguati.
Il riconoscimento di un minore concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma non avente alcun legame biologico con il minore, si pone in contrasto con l’art. 4 della legge n. 40/2004 secondo il quale possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
In virtù di tale normativa, attualmente in Italia, coppie omosessuali o single non possono accedere a metodiche di fecondazione assistita al fine dell’ottenimento della gravidanza.
Il divieto della maternità surrogata
La madre surrogata è colei che porta a termine una gravidanza per conto di altri.
Poiché, tuttavia, la gestazione per altri non è consentita sul suolo italiano, al momento, non esiste una disciplina chiara e completa in merito ai diritti genitoriali che i richiedenti possono acquisire o meno nei confronti di uno o più bambini nati da madre surrogata.
Unione civile e adozione
La legge che regola le unioni civili stabilisce che per le adozioni valgono le norme vigenti.
Ciò non significa che le parti dell’unione civile non possono adottare. Ciò significa che per le persone omosessuali non valgono le regole vigenti per le coppie sposate ma si applicano le limitazioni collegate al fatto di non essere coniugi.
Come devono comportarsi le coppie omosessuali che intendono adottare un bambino?
Le cosiddette “adozioni gay” non sono più un tabù in Italia dal 2016, quando la Cassazione le ha riconosciute. Se è vero infatti che non c’è una legge che ammette esplicitamente l’adozione delle coppie omosessuali o della persona omosessuale, la giurisprudenza, attraverso l’interpretazione delle norme, è arrivata a riconoscerla.
L’appiglio normativo, per un’interpretazione elastica e costituzionalmente orientata, è stato trovato dai giudici nell’ articolo 44 comma 1 della legge sulle adozioni (legge 184/1983). Questo articolo alla lettera d) prevede che possa essere adottato anche un bambino che non sarebbe adottabile in modo tradizionale in quanto non in stato di abbandono. Questo è il caso del minore che ha un genitore. Egli può essere quindi adottato dal partner del genitore biologico (biological parent) e l’adottante diverrà il cosiddetto step-parent o genitore sociale.
Le condizioni per l’adozione, in sintesi, sono le seguenti:
- serve il consenso del genitore del minore;
- deve esistere un rapporto continuativo e stabile tra genitore sociale e minore (vita insieme, progetto di cura, mantenimento e accudimento del bambino da parte dell’adottante).
La sola limitazione immaginabile si ha nell’ipotesi in cui il giudice venga a conoscenza di qualche ragione che rende l’adozione contraria all’interesse del minore, sempre prioritario. Ma, non potrà essere considerata una condizione impeditiva il fatto che si tratti di coppia omosessuale.
Il partner della coppia omosessuale che intende adottare il figlio dell’altro/a deve presentare, tramite il proprio avvocato, domanda al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza abituale del minore.
Il giudice ha il compito di verificare che:
- non si possa procedere con l’affidamento preadottivo;
- ci sia il consenso dell’adottante (e dell’adottando se questi abbia compiuto i 14 anni);
- ci sia l’assenso dei genitori e del coniuge (eventuale) dell’adottando.
Adozione coppia gay all’estero: è ammessa la trascrizione in Italia?
Secondo un sentenza della Corte di Cassazione, l’adozione ottenuta all’estero da una coppia omosessuale è riconosciuta anche in Italia a condizione che non ci sia un accordo di surrogazione di maternità con i genitori biologici.