Per i genitori separati e in particolare per il genitore non collocatario l’estate rappresenta anche l’occasione – forse la più importante – per trascorrere del tempo in più con i figli, rispetto al resto dell’anno quando, solitamente, il tempo si riduce a un paio di sere durante la settimana oltre al week-end. Le vacanze rappresentano un’occasione preziosa per risaldare il legame e conoscere meglio i propri figli. D’altro canto, anche per il genitore collocatario il periodo estivo consente di godere appieno dei bambini senza avere l’impegno delle visite infrasettimali dell’altro genitore.
Così come per la regolamentazione delle condizioni di separazione, quando si parla di vacanze con i figli di genitori separati le decisioni più importanti sono rimesse alla volontà comune delle parti, sancita dal provvedimento giudiziale che omologa la separazione consensuale o alla sentenza che ha concluso il procedimento di separazione giudiziale. Da questi derivano obblighi ben precisi per i due genitori che, se non rispettati, possono avere conseguenze di carattere civile e penale.
Il principio generale, quello di cui all’articolo 337 ter del codice civile è quello dell’interesse dei figli alla bigenitorialità sulla base del quale il giudice: “stabilisce a quale (dei genitori) i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”.
Le vacanze con i figli richiedono però sempre uno sforzo organizzativo in più per i genitori separati: in genere il calendario del Tribunale, nello stabilire il tempo che i figli devono trascorrere con ciascun genitore per le vacanze estive, non scende troppo nel dettaglio. Non ci sono infatti delle regole generali a cui fare riferimento e i programmi possono variare sensibilmente di anno in anno e l’eccessivo zelo regolamentare costringerebbe i genitori a rivedere gli accordi ogni 12 mesi.
In base alle proprie condizioni economiche, ciascun genitore può decidere di trascorrere le vacanze a casa, di portare i bambini al mare o in montagna in posti vicino casa o di partire con i figli per un viaggio in un Paese straniero.
Quanto durano le vacanze estive dei genitori separati con i figli?
Non esiste un limite massimo, o minimo, dei tempi che ciascun genitore può trascorrere con i figli durante la stagione estiva; nella prassi, salvo diverso accordo dei genitori, viene stabilito il diritto per ciascun genitore di tenere con sé la prole per almeno 15 giorni, consecutivi o frazionati. Dipende molto anche dall’età dei bambini. Se si tratta di neonati il periodo di vacanza, specialmente con il padre, viene solitamente ridimensionato.
Peraltro non è raro che uno dei genitori non rispetti l’accordo relativo alle vacanze e, in tal caso, il mancato rispetto del calendario concordato costituisce un comportamento penalmente rilevante ai sensi dell’articolo 388 del codice penale (mancata esecuzione dolosa).
Diverso, invece, è il caso in cui il genitore ometta di comunicare all’altro l’indirizzo o il recapito dell’alloggio ove soggiornerà con il figlio minore: per la giurisprudenza di merito tale comportamento non integra gli estremi del reato di mancata esecuzione dolosa in quanto, solitamente, il provvedimento giudiziale si limita genericamente a stabilire i periodi di permanenza della prole presso ciascun genitore durante il periodo estivo e, dunque, l’omessa comunicazione di dettagli sulla vacanza – seppure rilevanti –non assume rilievo penale.
Tuttavia tale comportamento costituisce un inadempimento delle condizioni di separazione o divorzio, e ha quindi delle conseguenze civili: il dovere di informativa trova il suo fondamento nel dovere di collaborazione dei genitori nell’interesse della famiglia (articolo 143 codice civile). L’altro genitore può quindi presentare ricorso al giudice civile al fine di sanzionare il comportamento del genitore inadempiente e, eventualmente, chiedere una modifica del regime di affidamento del minore.
I viaggi all’estero
Di solito, nel provvedimento di separazione si fa specifica menzione dell’assenso reciproco dei genitori al rilascio del passaporto. Non è escluso però che le parti si accordino diversamente. Un genitore potrebbe infatti decidere di concedere all’altro il consenso di recarsi all’estero con figli solo previo compimento della maggiore età, oppure di porre il veto a certe destinazioni. È chiaro quindi che se un genitore vuole portare il figlio minore all’estero l’altro deve dare necessariamente il proprio consenso, anche ai fini del rilascio da parte del Comune e della Questura dei documenti necessari.
Se il genitore nega il consenso all’espatrio cosa può fare l’altro genitore?
Bisogna distinguere due situazioni:
- se il diniego del consenso al viaggio all’estero non viene motivato il giudice tutelare, una volta effettuati i dovuti controlli, autorizza il rilascio del documento necessario a espatriare;
- se invece l’opposizione non è del tutto priva di fondamento, il giudice può accoglierne le istanze, soprattutto se sussiste il fondato pericolo che l’altro genitore possa cogliere l’occasione del viaggio all’estero per trasferirsi stabilmente con i figli o se la destinazione è pericolosa (ad esempio per una situazione politica fragile).
Chi sostiene i costi delle vacanze?
Le vacanze estive, a differenza delle gite scolastiche e di quelle che i figli trascorrono da soli, gravano esclusivamente sul genitore che le trascorre con loro.
Il genitore che paga le vacanze ai figli non è però esonerato dall’obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento all’altro.
La Cassazione nel 2014 ha affermato che:
“il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposta dal genitore, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento.”
Un concetto ribadito anche dal Tribunale di Milano nel 2015, secondo cui: “nessuna sospensione o riduzione per il mese di agosto è ipotizzabile perché quell’importo (ossia il contributo al mantenimento dovuto per il minore) non costituisce se non la rata della somma globale che va somministrata per quella periodicità”.
L’accordo sulle vacanze, può essere difficilmente raggiungibile, soprattutto quando ci sia stata una separazione turbolenta. Per questo l’ausilio di un avvocato che svolga il ruolo di mediatore, può fare la differenza per trovare una soluzione soddisfacente non solo e non tanto per i genitori ma nell’ottica di tutelare l’interesse prioritario dei figli.