Figlia risarcita dal padre 25 anni dopo essere stato rifiutata

Con la sentenza n. 40335/21 emessa dalla Corte di Cassazione, è stato respinto il ricorso del padre, già condannato a pagare 61.500 euro in favore della figlia.

Padre e figlia

Secondo i giudici della Cassazione, il figlio gravemente trascurato dal genitore ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale patito come conseguenza di questo comportamento, e non conta quanto tempo sia passato in questo caso dall’evento dannoso al giorno in cui l’azione risarcitoria viene intrapresa dal figlio. Infatti, nel caso oggetto della sentenza, l’evento traumatico si era verificato 25 anni prima.
Analizzando il danno da “deprivazione genitoriale“, pare evidente che si tratti del compimento di un atto “illecito permanente”, che si verifica momento per momento fino al maturare di un termine fissato ed individuabile non nel raggiungimento della maggiore età, ma dell’indipendenza psicologica del figlio che per convenzione viene fatta coincidere con l’indipendenza economica.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione sul punto, con la sentenza n. 40335/21, confermando la condanna del padre a pagare 61.500 euro alla figlia, in considerazione del “lungo lasso di tempo, 25 anni, del comportamento omissivo“.
Il padre ha eccepito, invece, che l’azione giudiziale intrapresa dalla figlia doveva considerarsi prescritta per l’effetto di quanto disposto dall’art. 2947 del codice civile, poiché, con il compimento della maggiore età, la figlia aveva conseguito la piena capacità di agire, sia da un punto di vista cognitivo che da un punto di vista psicologico ed economico.
Come secondo motivo di impugnazione della sentenza dei giudici di secondo grado, il padre ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. per avere la sentenza omesso di accertare la ricorrenza dei presupposti dell’illecito aquiliano. Ciò sull’assunto che all’esito della fase istruttoria non vi era alcun elemento di fatto di rilievo che facesse dubitare che la figlia non fosse pienamente stabile, ben inserita socialmente e sufficientemente assistita dal lato economico. La ragazza, infatti, ha superato brillantemente il liceo ed ha proseguito la carriera universitaria in ambito medico.
In realtà, le sofferenze di carattere psichico sofferte dalla figlia, in relazione alla privazione del rapporto genitoriale si riferivano al periodo adolescenziale, quando aveva in diverse occasioni manifestato il desiderio di conoscere il padre, e non alla fase in cui ha raggiunto un buon grado di maturità.
La Suprema Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso proposto dal padre ha voluto ricordare una loro recente ordinanza, la n. 11097/20, a mezzo della quale erano già intervenuto sul punto indicando che “l’illecito endofamiliare di protratto abbandono della prole … produce anche un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, ovvero che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa. La motivazione è proseguita ribadendo un principio secondo il quale, “la natura del diritto azionato ne rende del tutto giustificabile, in mancanza di limitazioni legali, l’esercizio in una fase di maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso” (Cass. 22/11/2013 n. 26205).
Secondo gli ermellini è necessario che la vittima dell’abbandono “si svincoli dall’incidenza percettiva e comportamentale del notorio istintivo desiderio filiale di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una maturità personale” che la renda perfettamente capace di percepire la “reale situazione a sé pregiudizievole e di assumere reattive decisioni di contrasto con la persona desiderata“. Di riflesso, una volta “accettata psicologicamente la illiceità della condotta del genitore”, avere l’opportunità di chiedere il risarcimento dei danni subiti per il fatto di essere stato rifiutato come figlio. Deve dunque ritenersi corretta, conclude la Suprema corte, la decisione della Corte territoriale che ha escluso, nel caso di specie, che il diritto alla pretesa risarcitoria si fosse estinto per intervenuta prescrizione così come eccepito dal padre.

padre e figlia

Secondo i giudici della Cassazione, il figlio gravemente trascurato dal genitore ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale patito come conseguenza di questo comportamento, e non conta quanto tempo sia passato in questo caso dall’evento dannoso al giorno in cui l’azione risarcitoria viene intrapresa dal figlio. Infatti, nel caso oggetto della sentenza, l’evento traumatico si era verificato 25 anni prima.
Analizzando il danno da “deprivazione genitoriale“, pare evidente che si tratti del compimento di un atto “illecito permanente”, che si verifica momento per momento fino al maturare di un termine fissato ed individuabile non nel raggiungimento della maggiore età, ma dell’indipendenza psicologica del figlio che per convenzione viene fatta coincidere con l’indipendenza economica.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione sul punto, con la sentenza n. 40335/21, confermando la condanna del padre a pagare 61.500 euro alla figlia, in considerazione del “lungo lasso di tempo, 25 anni, del comportamento omissivo“.
Il padre ha eccepito, invece, che l’azione giudiziale intrapresa dalla figlia doveva considerarsi prescritta per l’effetto di quanto disposto dall’art. 2947 del codice civile, poiché, con il compimento della maggiore età, la figlia aveva conseguito la piena capacità di agire, sia da un punto di vista cognitivo che da un punto di vista psicologico ed economico.
Come secondo motivo di impugnazione della sentenza dei giudici di secondo grado, il padre ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. per avere la sentenza omesso di accertare la ricorrenza dei presupposti dell’illecito aquiliano. Ciò sull’assunto che all’esito della fase istruttoria non vi era alcun elemento di fatto di rilievo che facesse dubitare che la figlia non fosse pienamente stabile, ben inserita socialmente e sufficientemente assistita dal lato economico. La ragazza, infatti, ha superato brillantemente il liceo ed ha proseguito la carriera universitaria in ambito medico.
In realtà, le sofferenze di carattere psichico sofferte dalla figlia, in relazione alla privazione del rapporto genitoriale si riferivano al periodo adolescenziale, quando aveva in diverse occasioni manifestato il desiderio di conoscere il padre, e non alla fase in cui ha raggiunto un buon grado di maturità.
La Suprema Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso proposto dal padre ha voluto ricordare una loro recente ordinanza, la n. 11097/20, a mezzo della quale erano già intervenuto sul punto indicando che “l’illecito endofamiliare di protratto abbandono della prole … produce anche un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, ovvero che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa. La motivazione è proseguita ribadendo un principio secondo il quale, “la natura del diritto azionato ne rende del tutto giustificabile, in mancanza di limitazioni legali, l’esercizio in una fase di maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso” (Cass. 22/11/2013 n. 26205).
Secondo gli ermellini è necessario che la vittima dell’abbandono “si svincoli dall’incidenza percettiva e comportamentale del notorio istintivo desiderio filiale di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una maturità personale” che la renda perfettamente capace di percepire la “reale situazione a sé pregiudizievole e di assumere reattive decisioni di contrasto con la persona desiderata“. Di riflesso, una volta “accettata psicologicamente la illiceità della condotta del genitore”, avere l’opportunità di chiedere il risarcimento dei danni subiti per il fatto di essere stato rifiutato come figlio. Deve dunque ritenersi corretta, conclude la Suprema corte, la decisione della Corte territoriale che ha escluso, nel caso di specie, che il diritto alla pretesa risarcitoria si fosse estinto per intervenuta prescrizione così come eccepito dal padre.