Catcalling: cos’è è e perché se ne discute tanto ultimamente

L’Accademia della Crusca(1) ci spiega che cosa si intende per catcalling (o cat calling), l’origine del termine e la sua etimologia.
Un termine anglosassone, utilizzato, nel significato che intendiamo oggi dal 1956. Il neologismo Catcalling ha vissuto quindi una nuova primavera.
Catcalling è infatti formato dal verbo (to) catcall, enunciato insieme al nome corrispondente catcall già a partire dalla seconda metà del Settecento per indicare rispettivamente l’atto di fischiare a teatro gli artisti sgraditi e il fischio di disapprovazione stesso. Il sostantivo catcall, nel significato originario di ‘verso che i gatti fanno di notte’, è anch’esso attestato dalla seconda metà del Seicento.

Catcalling

Indice

1. Cos’è il catcalling e come lo intendiamo noi?
2. La condotta di catcalling
3. Catcalling o stalking?
4. Perchè se ne parla tanto?

1. Cos’è il catcalling e come lo intendiamo noi?

La parola catcalling individua tutta una serie di atti (complimenti non richiesti, commenti volgari indirizzati all’estetica di una persona, fischi e strombazzate dall’auto, domande invadenti, offese e perfino insulti veri e propri) che, in quanto ritenuti espressione di una mentalità sessista e svalutante, costituiscono un tipo specifico di molestia sessuale e di strada.
La parola si è propagata con grande impeto e velocità nella rete italiana, seguendo l’uso che ne fa la stampa internazionale. In particolare, la diffusione del termine, in Italia (ma prima ancora all’estero), è stata trainata da una serie di iniziative di gruppi di attivisti che, tramite azioni di protesta condotte dal vivo o sui social network, mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica e i governi sui temi della discriminazione e della violenza di genere.
Dove ricorre, tuttavia, il termine catcalling è spesso ancora accompagnato da spiegazioni che ne chiariscono il significato. Evidentemente si tratta di un “inglesismo” che non è ancora entrato a far parte a pieno regime del linguaggio della maggior parte dei parlanti.

2. La condotta di catcalling

Le molestie di strada non sempre includono azioni o commenti con connotazioni sessuale.
Possono, infatti, consistere anche in insulti omofobi, transfobici ed altre offese riguardanti l’etnia, la religione, la classe sociale e la disabilità, palesando l’intento discriminatorio di chi le pone in essere. Tali insulti sembrano essere entrati a far parte della nostra quotidianità. Il linguaggio può anche essere il punto di partenza di vere e proprie condotte criminose quali stalking, violenza privata e stupro. In molti Paesi le molestie di strada sono considerate reato.

Attualmente, il cat calling non costituisce reato per il nostro codice penale, e, purtroppo, in Italia fatica ad essere riconosciuto come una vera e propria violenza psicologica e come tale a ricevere una condanna unanime.
In Francia nel 2018 il presidente Emmanuel Macron ha varato un disegno di legge che considera il catcalling una vera e propria molestia punita con una multa che può arrivare fino a 750 euro.
Nel nostro ordinamento sarebbe improprio inquadrare tali condotte all’interno del reato di molestie o addirittura in quello di stalking.
Il catcalling può però essere ricondotto alla disciplina di cui all’articolo 660 del codice penale che punisce la “Molestia o disturbo alla persona”. Tale disposizione prevede c he “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.”
L’articolo 660 del codice penale, differisce quindi dal fenomeno del catcalling per due ordini di ragioni:

  1. l’articolo tutela il bene giuridico del turbamento alla pubblica tranquillità, non alla quiete del privato;
  2. in seconda battuta, è pur vero che tratta di molestia o disturbo, ma questi non sono elementi sufficienti affinché si configuri il reato.

Se nel catcalling, la condotta posta in essere si intende isolata e istantanea, nella molestia, la fattispecie si perfeziona allorquando taluno molesti o rechi disturbo ad un soggetto in un luogo pubblico o aperto al pubblico tramite petulanza o altro biasimevole motivo. Quindi, si tratta di qualcosa di più di un complimento o una mera proposta di instaurazione di una relazione, che invece è sufficiente per configurare la fattispecie di catcalling.

3. Catcalling o stalking?

Come anticipato, la condotta costituiva del catcalling non può nemmeno essere assimilata, e pertanto, punita come reato di stalking previsto dall’articolo 612-bis del codice penale secondo il quale: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita […]”.
In questo caso il bene giuridico che viene tutelato è la libertà personale e morale della persona ma il reato ha natura abituale, occorre cioè che la condotta sia reiterata.

4. Perché se ne parla tanto?

Il cat calling non è un semplice fischio o un complimento spinto e goliardico, al contrario di chi ne riassume così, superficialmente, il significato (forse non avendolo mai subito in prima persona).
Ci troviamo di fronte a un comportamento che ha il potere di offendere, intimorire e mettere a disagio, al punto da far paura. È uso del proprio potere personale ai danni di un altro. È violenza verbale, e quindi invisibile, ma non per questo meno pericolosa o giustificabile. Le parole hanno potere, lo sappiamo.
La vittima di catcalling spesso viene considerata esagerata, se non paranoica, non capace di stare allo scherzo quasi.
Bisognerebbe però prima di tutto chiedersi perché, se la maggioranza prova queste emozioni negative di fronte al fenomeno. C’è qualcosa che non va e che va dunque analizzato.
Chi ritiene di essere vittima di condotte e che non sa se possono costituire reato o meno, può rivolgersi ad un professionista legale per poter inquadrare al meglio l’episodio (o gli episodi) e intraprendere le opportune azioni a tutela dei propri diritti.

L’ordinamento non prevede una norma specifica per punire questo tipo di comportamento antisociale. Il fatto che una legge non sia facilmente applicabile non significa che non deve essere fatta o applicata.

Note

(1) https://accademiadellacrusca.it/it/parole-nuove/catcalling/18489

catcalling

Indice

1. Cos’è il catcalling e come lo intendiamo noi?
2. La condotta di catcalling
3. Catcalling o stalking?
4. Perchè se ne parla tanto?

1. Cos’è il catcalling e come lo intendiamo noi?

La parola catcalling individua tutta una serie di atti (complimenti non richiesti, commenti volgari indirizzati all’estetica di una persona, fischi e strombazzate dall’auto, domande invadenti, offese e perfino insulti veri e propri) che, in quanto ritenuti espressione di una mentalità sessista e svalutante, costituiscono un tipo specifico di molestia sessuale e di strada.
La parola si è propagata con grande impeto e velocità nella rete italiana, seguendo l’uso che ne fa la stampa internazionale. In particolare, la diffusione del termine, in Italia (ma prima ancora all’estero), è stata trainata da una serie di iniziative di gruppi di attivisti che, tramite azioni di protesta condotte dal vivo o sui social network, mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica e i governi sui temi della discriminazione e della violenza di genere.
Dove ricorre, tuttavia, il termine catcalling è spesso ancora accompagnato da spiegazioni che ne chiariscono il significato. Evidentemente si tratta di un “inglesismo” che non è ancora entrato a far parte a pieno regime del linguaggio della maggior parte dei parlanti.

2. La condotta di catcalling

Le molestie di strada non sempre includono azioni o commenti con connotazioni sessuale.
Possono, infatti, consistere anche in insulti omofobi, transfobici ed altre offese riguardanti l’etnia, la religione, la classe sociale e la disabilità, palesando l’intento discriminatorio di chi le pone in essere. Tali insulti sembrano essere entrati a far parte della nostra quotidianità. Il linguaggio può anche essere il punto di partenza di vere e proprie condotte criminose quali stalking, violenza privata e stupro. In molti Paesi le molestie di strada sono considerate reato.

Attualmente, il cat calling non costituisce reato per il nostro codice penale, e, purtroppo, in Italia fatica ad essere riconosciuto come una vera e propria violenza psicologica e come tale a ricevere una condanna unanime.
In Francia nel 2018 il presidente Emmanuel Macron ha varato un disegno di legge che considera il catcalling una vera e propria molestia punita con una multa che può arrivare fino a 750 euro.
Nel nostro ordinamento sarebbe improprio inquadrare tali condotte all’interno del reato di molestie o addirittura in quello di stalking.
Il catcalling può però essere ricondotto alla disciplina di cui all’articolo 660 del codice penale che punisce la “Molestia o disturbo alla persona”. Tale disposizione prevede c he “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.”
L’articolo 660 del codice penale, differisce quindi dal fenomeno del catcalling per due ordini di ragioni:

  1. l’articolo tutela il bene giuridico del turbamento alla pubblica tranquillità, non alla quiete del privato;
  2. in seconda battuta, è pur vero che tratta di molestia o disturbo, ma questi non sono elementi sufficienti affinché si configuri il reato.

Se nel catcalling, la condotta posta in essere si intende isolata e istantanea, nella molestia, la fattispecie si perfeziona allorquando taluno molesti o rechi disturbo ad un soggetto in un luogo pubblico o aperto al pubblico tramite petulanza o altro biasimevole motivo. Quindi, si tratta di qualcosa di più di un complimento o una mera proposta di instaurazione di una relazione, che invece è sufficiente per configurare la fattispecie di catcalling.

3. Catcalling o stalking?

Come anticipato, la condotta costituiva del catcalling non può nemmeno essere assimilata, e pertanto, punita come reato di stalking previsto dall’articolo 612-bis del codice penale secondo il quale: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita […]”.
In questo caso il bene giuridico che viene tutelato è la libertà personale e morale della persona ma il reato ha natura abituale, occorre cioè che la condotta sia reiterata.

4. Perché se ne parla tanto?

Il cat calling non è un semplice fischio o un complimento spinto e goliardico, al contrario di chi ne riassume così, superficialmente, il significato (forse non avendolo mai subito in prima persona).
Ci troviamo di fronte a un comportamento che ha il potere di offendere, intimorire e mettere a disagio, al punto da far paura. È uso del proprio potere personale ai danni di un altro. È violenza verbale, e quindi invisibile, ma non per questo meno pericolosa o giustificabile. Le parole hanno potere, lo sappiamo.
La vittima di catcalling spesso viene considerata esagerata, se non paranoica, non capace di stare allo scherzo quasi.
Bisognerebbe però prima di tutto chiedersi perché, se la maggioranza prova queste emozioni negative di fronte al fenomeno. C’è qualcosa che non va e che va dunque analizzato.
Chi ritiene di essere vittima di condotte e che non sa se possono costituire reato o meno, può rivolgersi ad un professionista legale per poter inquadrare al meglio l’episodio (o gli episodi) e intraprendere le opportune azioni a tutela dei propri diritti.

L’ordinamento non prevede una norma specifica per punire questo tipo di comportamento antisociale. Il fatto che una legge non sia facilmente applicabile non significa che non deve essere fatta o applicata.

Note

(1) https://accademiadellacrusca.it/it/parole-nuove/catcalling/18489